Altri atti legislativi importanti sono il
Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
"Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8
ottobre, n. 352"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27
dicembre 1999 - Supplemento Ordinario n. 229
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
l'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Visto
l'articolo 12, comma 6-bis, della legge 15 maggio 1997,
n. 127;
Visto il
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge
5 maggio 1999, n. 122;
Viste le
preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 15 gennaio e del 9 luglio 1999;
Acquisiti i
pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera del deputati;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11
marzo 1999;
Acquisito il
parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la
deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 22 ottobre 1999;
Sulla proposta
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
1. E' approvato
l'unito testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, composto di 166 articoli e
dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.
TESTO
UNICO
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352)
TITOLO
I
Beni culturali
Capo
I
Oggetto della tutela
Sezione
I
Tipologia dei beni
Articolo
1
Oggetto della disciplina
1. I beni
culturali che compongono il patrimonio storico e artistico
nazionale sono tutelati secondo le disposizioni di questo
Titolo, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione.
Articolo
2
Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico,
archeologico, archivistico, librario
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1; 2, comma 1; 5, comma 1; decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art.
1; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)
1. Sono beni
culturali disciplinati a norma di questo Titolo:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico,
storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;
b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la
storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della
cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente
importante;
c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e
particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso
un eccezionale interesse artistico o storico;
d) i beni archivistici;
e) i beni librari.
2. Sono
comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le
primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti
notevoli, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe, le
incisioni aventi carattere di rarita' e pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere
di rarita' e di pregio artistico o storico;
e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi
carattere di rarita' e di pregio artistico o storico;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse
artistico o storico;
3. Sono
comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c),
quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte
librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse
culturale.
4. Sono beni
archivistici:
a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato.
b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;
c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati,
che rivestono notevole interesse storico.
5. Sono beni
librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e
degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque
sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e
d).
6. Non sono
soggette alla disciplina di questo Titolo, a norma del comma 1,
lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni.
Articolo
3
Categorie speciali di beni culturali
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 13; legge 28 marzo 1991, n. 112,
art. 3, comma 13; decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art.
4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6
febbraio 1987, n. 15; legge 30 marzo 1998, n. 88, all. A)
1.
Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate
all'articolo 2, sono altresi' beni culturali ai fini delle
specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le
iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici,
esposti o non alla pubblica vista;
b) gli studi d'artista definiti nell'articolo 52;
c) le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico,
artistico e ambientale, individuate a norma dell'articolo 53;
d) le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche,
audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque
registrate, nonche' le documentazioni di manifestazioni sonore o
verbali comunque registrate, la cui produzione risalga ad oltre
venticinque anni;
e) i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni;
f) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della
scienza e della tecnica aventi piu' di cinquanta anni.
Articolo
4
Nuove categorie di beni culturali
(Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)
1. Beni non
ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono
individuati dalla legge come beni culturali in quanto
testimonianza avente valore di civilta'.
Sezione
II
Individuazione
Articolo
5
Beni di enti pubblici e privati
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, artt. 4 e 58; decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera
a)
1. Le regioni,
le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone
giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero
l'elenco descrittivo delle cose indicate all'articolo 2, comma
1, lettera a) di loro spettanza.
2. I predetti
enti e persone giuridiche hanno l'obbligo di denunciare le cose
non comprese nella prima elencazione nonche' quelle che in
seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro
patrimonio, inserendole nell'elenco.
3. Gli elenchi
e i successivi aggiornamenti nella parte concernente i beni
indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono comunicati
dal Ministero alla Regione competente.
4. In caso di
omessa presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell'elenco,
il Ministero assegna all'ente un termine perentorio per
provvedere. Qualora l'ente non provveda nel termine assegnato,
il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese
dell'ente medesimo.
5. I beni
elencati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono
ai soggetti indicati al comma 1 sono comunque sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi
negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2.
Articolo
6
Dichiarazione
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma
1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b)
1. Salvo quanto
disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse
particolarmente importante delle cose indicate all'articolo 2,
comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli
indicati all'articolo 5, comma 1.
2. Il Ministero
dichiara altresi' l'interesse particolarmente importante delle
cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'eccezionale
interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati
all'articolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse
storico del beni indicati all'articolo 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti
della dichiarazione sono stabiliti dall'articolo 10.
4. La Regione
competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente
importante delle cose indicate nell'articolo 2, comma 2, lettera
c) di proprieta' privata. In caso di inerzia della Regione, il
Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Articolo
7
Procedimento di dichiarazione
(Legge
7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, comma 1; 8)
1. Il Ministero
avvia il procedimento di dichiarazione previsto dall'articolo 6
direttamente o su proposta formulata dal soprintendente, anche
su richiesta della Regione, della Provincia o del Comune,
dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.
2. La
comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del
bene e la sua valutazione risultante dall'atto di iniziativa o
dalla proposta, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4
nonche' l'indicazione del termine, comunque non inferiore a
trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Allorche' il
procedimento riguardi complessi immobiliari, la comunicazione e'
inviata anche al Comune interessato.
4. La
comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle
disposizioni previste dalla sezione I del Capo II e dalla
sezione I del Capo III di questo Titolo.
5. Gli effetti
indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del
procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a
norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241.
6. Le regioni
applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti
nell'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 6, comma 4.
Articolo
8
Notificazione della dichiarazione
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2 e 3, comma 1)
1. La
dichiarazione prevista dall'articolo 6 e' notificata al
proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano
oggetto.
2. Ove si
tratti di cose soggette a pubblicita' immobiliare la
dichiarazione, su richiesta del Ministero, e' trascritta nei
registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni
successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo.
3. Le
dichiarazioni adottate dalle regioni a norma dell'articolo 6,
comma 4, sono trasmesse al Ministero.
Articolo
9
Accertamento dell'esistenza di beni archivistici
(Decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art.
37, commi 1 e 2)
1. I privati
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di
archivi dei quali facciano parte documenti anteriori all'ultimo
settantennio sono tenuti, entro novanta giorni
dall'acquisizione, a farne denuncia al soprintendente
archivistico.
2. Il
soprintendente archivistico accerta d'ufficio l'esistenza di
archivi o di singoli documenti, anche di data piu' recente, del
quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi
titolo, i privati e di cui sia presumibile il notevole interesse
storico.
Sezione
III
Disposizioni generali e transitorie
Articolo
10
Ambito di applicazione
1. Le
disposizioni dei Capi seguenti di questo Titolo si applicano:
a) alle cose e ai beni indicati nell'articolo 2, comma 1,
lettera a), salvo il disposto del comma 2 del presente articolo;
b) alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c),
dichiarate a norma dell'articolo 6, comma 2;
c) ai beni archivistici;
d) ai beni librari.
2. Le
disposizioni del Capo II, sezioni I e II, e del Capo III,
sezioni I e II, di questo Titolo si applicano alle cose indicate
nell'articolo 2, comma 1, lettera a) di proprieta' privata,
nonche' ai beni indicati nell'articolo 2, comma 4, lettera c),
solo se sia intervenuta la notifica della dichiarazione prevista
dall'articolo 6.
Articolo
11
Coordinamento con funzioni e competenze di regioni ed enti
locali
1. Restano
ferme:
a) le competenze attribuite in tutte le materie disciplinate da
questo Testo Unico alle regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e
dalle relative norme di attuazione;
b) le funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;
c) le funzioni e le competenze attribuite alle regioni e agli
enti locali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Articolo
12
Regolamento
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 73; decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 73)
1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il
regolamento per l'attuazione delle disposizioni di questo
Titolo.
2. Fino
all'emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in
vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamenti
approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio
1913, n. 363 e ogni altra disposizione regolamentare attinente
alle norme contenute in questo Titolo.
3. In questo
Titolo si intende per "regolamento" il provvedimento
emanato a norma del comma 1.
Articolo
13
Notificazioni effettuate a norma della legislazione
precedente
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 71)
1. Nel termine
stabilito dal regolamento, il Ministero procede alla
dichiarazione di bene culturale nei confronti dei beni immobili
indicati nell'articolo 2 per i quali non siano state rinnovate e
trascritte le notifiche precedentemente effettuate a norma delle
leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778.
2. Le notifiche
indicate al comma 1 restano comunque valide, agli effetti di
questo Titolo, fino alla scadenza del termine prescritto dallo
stesso comma 1.
3. Le
notificazioni eseguite a norma degli articoli 2, 3 e 5 della
legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate a norma
dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409 conservano piena efficacia.
Articolo
14
Raccolte ex-fidecommissarie
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 72)
1. Restano
salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche
ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286,
legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n.
653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.
Articolo
15
Vigilanza e cooperazione
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 6; decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155)
1. La vigilanza
sui beni culturali compete al Ministero e, per quanto concerne i
beni oggetto di delega di funzioni amministrative, anche alle
regioni.
2. Il Ministero
esercita la vigilanza anche con la cooperazione delle regioni.
3. Il Ministero
e le regioni cooperano altresi' all'impostazione e alla
definizione delle modalita' d'attuazione, anche in
collaborazione con le universita', di programmi concernenti
studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di
catalogazione, inventariazione e restauro.
Articolo
16
Catalogazione
(Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 art. 149, comma 4, lettera e)
1. Il Ministero
assicura la catalogazione dei beni culturali per il censimento
del patrimonio storico ed artistico nazionale.
2. Le regioni,
le province e i comuni curano la catalogazione dei beni
culturali loro appartenenti e, informatone il Ministero, degli
altri beni culturali presenti sul proprio territorio. I dati
affluiscono al catalogo nazionale del beni culturali.
3. La
catalogazione e' effettuata secondo le procedure e con le
modalita' stabilite dal regolamento, previa definizione, con la
cooperazione delle regioni, di metodologie comuni per la
raccolta e l'elaborazione dei dati a livello nazionale e la
integrazione in rete delle banche dati regionali o locali.
4. I dati
concernenti le dichiarazioni a norma dell'articolo 6 e gli
elenchi previsti dall'articolo 5 affluiscono nella catalogazione
e sono trattati separatamente dagli altri; la loro
consultabilita' e' disciplinata in modo da garantire la
sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.
Articolo
17
Funzione consultiva
(Decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 8)
1. I comitati
di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali sono facoltativamente consultati in relazione ai
provvedimenti di tutela e di valorizzazione previsti da questo
Titolo che investono problemi di speciale importanza.
2. Il parere
del comitati indicati al comma 1 e' obbligatorio per i
provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie
stabilite con decreto del Ministro, udito il Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali.
Articolo
18
Provvedimenti legislativi particolari
(Decreto
del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791)
1. Sono fatte
salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 per gli interventi di
restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare,
nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, ed
ogni altra disposizione di legge speciale avente ad oggetto
singole citta', complessi architettonici, siti od aree di
interesse storico, artistico od archeologico.
Articolo
19
Beni culturali di interesse religioso
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 8)
1. Quando si
tratti di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad
enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre
confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza,
le regioni provvedono, relativamente alle esigenze del culto,
d'accordo con le rispettive autorita'.
2. Si
osservano, altresi', le disposizioni stabilite dalle intese
concluse a norma dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione
del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984,
ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121,
ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte,
a norma dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con le
confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Articolo
20
Convenzioni internazionali
1. L'attivita'
di tutela e valorizzazione dei beni culturali si conforma ai
principi di cooperazione tra Stati, anche nell'ambito di
organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni rese
esecutive in Italia in materia di protezione del patrimonio
culturale mondiale e del patrimoni nazionali.
Capo
II
Conservazione
Sezione
I
Controlli
Articolo
21
Obblighi di conservazione
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, artt. 5, comma 2; 11, commi 1 e 2; 12,
comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, artt. 38 lett. g e 42, comma 1; decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma
1, lett. a)
1. I beni
culturali non possono essere demoliti o modificati senza
l'autorizzazione del Ministero.
2. Essi non
possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro
carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio
alla loro conservazione o integrita'.
3. Le
collezioni non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate
senza l'autorizzazione prescritta al comma 1.
4. Gli archivi
non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono
essere conservati nella loro organicita'. Il trasferimento di
complessi organici di documentazione di archivi di persone
giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o
detentore e' subordinato ad autorizzazione del soprintendente.
5. Lo scarto di
documenti degli archivi di enti pubblici e degli archivi privati
di notevole interesse storico e' subordinato ad autorizzazione
del soprintendente archivistico.
Articolo
22
Collocazione
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, artt. 11, commi 1 e 3; 12, comma 2)
1. I beni
culturali non possono essere rimossi senza l'autorizzazione del
Ministero.
2. I beni
appartenenti agli enti contemplati dall'articolo 5 sono fissati
al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla
soprintendenza.
3. Nel caso in
cui il trasporto di beni mobili appartenenti a privati,
dichiarati a norma dell'articolo 6, avvenga in dipendenza del
cambiamento di dimora del detentore, questi ne da' notizia alla
soprintendenza, la quale puo' prescrivere le misure che ritenga
necessarie perche' i beni medesimi non subiscano danno.
4. Le
disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli archivi
correnti degli enti pubblici e degli organi amministrativi e
giudiziari dello Stato.
Articolo
23
Approvazione dei progetti di opere
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 18, comma 1; decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1,
lettera d)
1. I
proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei
beni culturali indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b)
e c) hanno l'obbligo di sottoporre alla soprintendenza i
progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire,
al fine di ottenerne la preventiva approvazione.
2. Il
provvedimento di approvazione sostituisce l'autorizzazione
prevista all'articolo 21.
Articolo
24
Interventi di edilizia
(Legge
15 maggio 1997, n. 127, art. 12, comma 5)
1.
L'approvazione prevista dall'articolo 23 relativa ad interventi
in materia di edilizia pubblica e privata e' rilasciata entro il
termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta,
restando comunque impregiudicato quanto disposto dagli articoli
25 e 26.
2. Qualora la
soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio, il termine indicato al comma 1 e' sospeso fino al
ricevimento della documentazione.
3. Ove la
soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica,
dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine e'
sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli
accertamenti d'ufficio e comunque non oltre trenta giorni.
Decorso tale termine, previa diffida a provvedere nei successivi
trenta giorni, le richieste di approvazione si intendono
accolte.
Articolo
25
Conferenza di servizi
(Decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 14; decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, art. 3;
legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
come modificati ed introdotti dalla legge 15 maggio 1997, n.
127, art. 17)
1. Nei
procedimenti relativi ad opere pubbliche incidenti su beni
culturali assoggettati alle disposizioni di questo Titolo, ove
si ricorra alla conferenza di servizi, l'approvazione prevista
dall'articolo 23 e' rilasciata in quella sede dal Ministero con
dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza,
contenente le eventuali prescrizioni al progetto.
2. Qualora il
Ministero esprima motivato dissenso l'amministrazione procedente
puo' richiedere, purche' non vi sia stata una precedente
valutazione di impatto ambientale negativa, la determinazione di
conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio del
Ministri, previa deliberazione del Consiglio del Ministri.
3.
L'amministrazione che provvede all'esecuzione dei lavori informa
il Ministero dell'adempimento delle condizioni
dell'approvazione.
Articolo
26
Valutazione di impatto ambientale
(Legge
8 luglio 1986, n. 349, art. 6; legge 1 giugno 1939, n. 1089,
art. 20)
1. Per i
progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto
ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349, l'approvazione prevista dall'articolo 23 e' rilasciata da
parte del Ministero in sede di concerto sulla compatibilita'
ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai
fini della valutazione di impatto ambientale medesima.
2. Qualora
dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti
che l'opera non e' in alcun modo compatibile con le esigenze
conservative del bene culturale sul quale essa e' destinata ad
incidere il Ministero si pronuncia negativamente, dandone
comunicazione al Ministero dell'ambiente. In tal caso, ovvero
qualora vi sia una valutazione contraria del progetto da parte
del Ministero dell'ambiente, la procedura di valutazione di
impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
3. Se nel corso
dei lavori risultino comportamenti contrastanti con
l'approvazione, tali da porre in pericolo l'integrita' degli
immobili soggetti a tutela, il Ministero ordina la sospensione
del lavori.
Articolo
27
Lavori provvisori urgenti
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 19)
1. Nel caso di
assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori
indispensabili per evitare danni notevoli al bene tutelato,
purche' ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza,
alla quale sono inviati nel piu' breve tempo i progetti dei
lavori definitivi per l'approvazione.
Articolo
28
Sospensione dei lavori
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 20)
1. Il
soprintendente puo' ordinare la sospensione dei lavori iniziati
contro il disposto degli articoli 23, 26 e 27 ovvero condotti in
difformita' dall'approvazione.
2. La stessa
facolta' spetta al soprintendente per i lavori relativi alle
cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c),
anche quando non sia intervenuta la dichiarazione a norma
dell'articolo 6.
3. Nel caso
previsto al comma 2 l'avvio del procedimento di dichiarazione e'
comunicato non oltre trenta giorni dall'ordine di sospensione:
se entro tale termine non e' effettuata la comunicazione,
l'ordine di sospensione si intende revocato.
Articolo
29
Vigilanza sui beni culturali
(decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155)
1 . I beni
culturali di proprieta' dello Stato sono sottoposti alla
vigilanza del Ministero per quanto riguarda la loro
conservazione, da chiunque siano tenuti in uso o in consegna.
2. Per
l'applicazione degli articoli 21, 22 e 23 nei riguardi delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali,
il Ministero puo' procedere mediante accordi ed intese.
Articolo
30
Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e
versamenti agli Archivi di Stato
(Decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt.
23, 24, 25, 27 32; decreto del Presidente della Repubblica 18
novembre 1965, n. 1478, art. 47; decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, artt. 1 e 3)
1. Gli organi
giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio
centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti
relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente
agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di
leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di
nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili
versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono
l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.
2. Il
soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori
degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti
piu' recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di
danneggiamento.
3. Nessun
versamento puo' essere ricevuto se non sono state effettuate le
operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico
delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi
degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti
sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di
Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento,
in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli
organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle
quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero
dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta
degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla
definizione del criteri di organizzazione, gestione e
conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al
comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di
identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il
funzionamento delle commissioni sono disciplinati con
regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero
per gli affari esteri; non si applicano altresi' agli stati
maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per
quanto attiene la documentazione di carattere militare e
operativo.
Articolo
31
Archivi storici di organi costituzionali
(Legge
3 febbraio 1971, n.147; legge 13 novembre 1997, n. 395)
1. La
Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il
proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal
Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta
del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con
lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di consultazione e
di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della
Presidenza della Repubblica.
2. La Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti
presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni
dei rispettivi uffici di presidenza.
3. La Corte
Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio
storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento
adottato a norma dell'articolo 14 della legge 11 marzo 1953, n.
87, come sostituito dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1958,
n. 265.
Articolo
32
Ispezione
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 9; decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera
i)
1. I
soprintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso,
procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di
conservazione e di custodia dei beni culturali.
Articolo
33
Controllo sui beni librari
(Decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9,
comma 1, lettera a)
1. I controlli
conservativi previsti dalle disposizioni della presente sezione
che riguardano i beni indicati all'articolo 2, comma 2, lettera
c) sono esercitati dalla Regione competente per territorio. In
caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma
dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Sezione
II
Restauro ed altri interventi
Articolo
34
Definizione di restauro
1. Ai fini del
presente Capo, per restauro si intende l'intervento diretto
sulla cosa volto a mantenere l'integrita' materiale e ad
assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il
restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
Articolo
35
Autorizzazione e approvazione del restauro
1. Il restauro
ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore di beni
culturali sottoposti alle disposizioni di questo Titolo e'
autorizzato o approvato a norma degli articoli 21 e 23.
2. Con
l'approvazione del progetto, il soprintendente si pronuncia, a
richiesta dell'interessato, sull'ammissibilita' dell'intervento
ai contributi statali, certificandone eventualmente il carattere
necessario ai fini della concessione delle agevolazioni
tributarie previste dalla legge.
Articolo
36
Procedure urbanistiche semplificate
1. Le
disposizioni che escludono le procedure semplificate di
controllo urbanistico-edilizio in relazione all'incidenza
dell'intervento su beni culturali non si applicano ai lavori di
restauro espressamente approvati a norma dell'articolo 23. A tal
fine il soprintendente invia copia del progetto approvato al
Comune interessato.
Articolo
37
Misure conservative
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, artt. 14 e 16, commi 1 e 2)
1. Il Ministero
ha facolta' di provvedere direttamente agli interventi necessari
per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento
dei beni culturali.
2. Il Ministero
puo' imporre al proprietario, possessore o detentore
l'esecuzione degli interventi previsti dal comma 1. La spesa
occorrente e' posta a carico del proprietario, salvo quanto
disposto dall'articolo 41, comma 2.
Articolo
38
Procedura di esecuzione
(Decreto
del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, artt. 2
e 3)
1. Ai fini
dell'articolo 37 il soprintendente redige una relazione tecnica
e dichiara la necessita' dei lavori da eseguire.
2. La relazione
tecnica e' comunicata al proprietario, possessore o detentore
del bene, che puo' far pervenire le sue osservazioni entro
trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.
3. Il
soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta
dell'intervento, assegna al proprietario, possessore o detentore
un termine per la presentazione del progetto esecutivo dei
lavori da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto
presentato e' approvato dal soprintendente con le
eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine
per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il
progetto e' trasmesso al Comune interessato, che puo'
esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione.
5. Se il
proprietario, possessore o detentore del bene non
adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o
non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del
soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se
il progetto e' respinto, si procede con l'esecuzione
diretta.
6. In caso di urgenza
il soprintendente puo' adottare immediatamente le
misure conservative.
Articolo 39 Provvedimenti in materia di beni
librari
(Decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3,
art. 9, comma 1, lett. d)
1. I provvedimenti
previsti negli articoli da 34 a 38 che riguardano i
beni indicati all'articolo 2, comma 2, lettera e) sono
adottati dal Ministero o dalle regioni a norma
dell'articolo 9, comma 1, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n.
3.
Articolo 40 Obblighi
di conservazione degli archivi
(Decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, artt. 30, comma 1, lett. c; 38, comma 1, lett.
a)
1. Gli enti pubblici
hanno l'obbligo di ordinare i propri archivi e
inventariare i propri archivi storici, costituiti dai
documenti relativi agli affari esauriti da oltre
quaranta anni.
2. Allo stesso
obbligo sono soggetti i proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo degli archivi privati di
notevole interesse storico.
3. I soprintendenti
archivistici vigilano sull'osservanza degli obblighi
previsti dai commi 1 e 2.
Articolo 41 Intervento
finanziario dello Stato
(Legge 21 dicembre
1961, n. 1552, art. 3, comma 2; legge 5 giugno 1986,
n. 253, art. 2)
1. Lo Stato ha
facolta' di concorrere nella spesa sostenuta dal
proprietario del bene culturale per l'esecuzione degli
interventi di restauro per un ammontare non superiore
alla meta' della stessa.
2. Per gli interventi
disposti a norma dell'articolo 37 l'onere della spesa
puo' essere sostenuto in tutto o in parte dallo Stato
qualora si tratti di opere di particolare interesse,
ovvero eseguite su beni in uso o godimento
pubblico.
3. Le disposizioni
dei commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi
sugli archivi storici disciplinati dall'articolo
40.
4. I contributi
previsti dai commi 1 e 3 possono essere concessi anche
ad enti ecclesiastici o ad istituti e associazioni di
culto proprietari, possessori o detentori di archivi
che, a giudizio del soprintendente archivistico,
rivestono interesse storico. La concessione del
contributo e' condizionata all'osservanza, da parte
del beneficiario, degli obblighi di conservazione e di
accesso del pubblico previsti per gli archivi
dichiarati di notevole interesse storico a norma
dell'articolo 6.
Articolo 42 Erogazione
del contributo
(Legge 21 dicembre
1961, n. 1552, art. 3, comma 2)
1. Il contributo e'
concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati
sulla spesa effettivamente sostenuta dal
proprietario.
2. Nel caso di opere
eseguite a norma degli articoli 37, comma 2, e 40,
commi 1 e 2, possono essere erogati acconti sulla base
degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente
certificati.
3. Per la
determinazione della percentuale del contributo si
tiene conto di eventuali altri contributi
pubblici.
Articolo 43 Contributo
in conto interessi
(Legge 21 dicembre
1961, n. 1552, art. 3, comma 4 introdotto dalla legge
8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma
1)
1. Lo Stato puo'
concedere contributi in conto interessi sui mutui
accordati da istituti di credito ai proprietari,
possessori o detentori degli immobili sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo, per la realizzazione
degli interventi di restauro approvati a norma
dell'articolo 23.
2. Il Ministero
autorizza la concessione del contributo nella misura
massima corrispondente agli interessi calcolati ad un
tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale
concesso a mutuo. Il mutuo e' assistito da privilegio
sugli immobili ai quali si riferisce.
3. Il contributo e'
corrisposto direttamente dall'amministrazione
all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire
con convenzioni.
Articolo 44 Oneri a
carico del proprietario
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 17)
1. Per gli interventi
eseguiti a norma degli articoli 37, comma 1, e 38,
comma 5, il Ministero determina, applicando l'articolo
41, comma 2, l'ammontare della spesa da porre
definitivamente a carico del proprietario.
2. Per la riscossione
della somma determinata a norma del comma 1 si
provvede nelle forme previste dalla normativa vigente
in materia.
Articolo 45 Apertura
al pubblico degli immobili restaurati
(Legge 21 dicembre
1961, n. 1552, art. 3; comma 3; legge 8 ottobre 1997,
n. 352, art. 5, comma 2)
1. Gli immobili di
proprieta' privata, restaurati a carico totale o
parziale dello Stato, o per i quali siano stati
concessi contributi in conto capitale o in conto
interessi, restano accessibili al pubblico secondo
modalita' fissate, caso per caso, da apposite
convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i
singoli proprietari.
2. Le convenzioni
stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di
apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia
degli interventi, del valore artistico e storico degli
immobili e dei beni in essi esistenti.
Articolo 46 Restauro
di beni dello Stato in uso ad altra
amministrazione
(Decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, art. 33; decreto del Presidente della Repubblica
22 aprile 1994, n. 368, art. 4)
1. Il Ministero
provvede alle esigenze di restauro dei beni culturali
di proprieta' dello Stato sentita l'amministrazione
che li ha in uso o in consegna. Previo accordo con
l'amministrazione interessata, la progettazione e
l'esecuzione degli interventi su beni immobili puo'
essere assunta dall'amministrazione medesima, ferma
restando la competenza del Ministero all'approvazione
del progetto ed alla vigilanza sui lavori.
2. Per i beni
culturali degli enti pubblici territoriali, le misure
previste dagli articoli 37 e 38 sono disposte, salvo i
casi di assoluta urgenza, in base ad accordi o previe
intese con l'ente interessato.
3. Per l'esecuzione
degli interventi previsti dal comma 1 relativi a beni
immobili il Ministero trasmette il progetto e comunica
l'inizio dei lavori al Comune interessato.
4. Gli interventi di
conservazione dei beni culturali che coinvolgono piu'
soggetti pubblici e privati e che possono implicare
decisioni istituzionali ed impegnare risorse
finanziarie dello Stato, delle regioni e degli enti
locali sono programmati, di norma, secondo le
procedure previste dall'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, dall'articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dagli articoli da 152
a 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
Articolo 47 Custodia
coattiva
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 14, comma 2; decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 33
e 43)
1. Il Ministero ha
facolta' di far trasportare e temporaneamente
custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili
al fine di garantirne la sicurezza, assicurarne la
conservazione o impedirne il deterioramento, oppure
quando cio' si renda necessario per l'esecuzione di un
intervento di restauro, incluse le eventuali indagini
preliminari e la documentazione dello stato di
conservazione.
Articolo 48 Deposito
negli archivi di Stato
(Decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, artt. 34 e 39)
1. I privati
proprietari, possessori o detentori di archivi o di
singoli documenti possono chiedere di depositarli
presso i competenti archivi di Stato.
2. La stessa facolta'
spetta agli enti pubblici per i loro archivi storici.
Le spese per il deposito sono a carico
dell'ente.
Sezione III Altre
forme di protezione
Articolo 49 Prescrizioni di tutela
indiretta
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 21)
1. Il Ministero,
anche su proposta del soprintendente, ha facolta' di
prescrivere le distanze, le misure e le altre norme
dirette ad evitare che sia messa in pericolo
l'integrita' delle cose immobili soggette alle
disposizioni di questo Titolo, ne sia danneggiata la
prospettiva o la luce o ne siano alterate le
condizioni di ambiente e di decoro.
2. L'esercizio di
tale facolta' e' indipendente dalle previsioni del
regolamenti edilizi e degli strumenti
urbanistici.
3. La comunicazione
di avvio del procedimento e' eseguita con le modalita'
previste dall'articolo 7, comma 2, ovvero, se per il
numero di destinatari la comunicazione personale non
sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
mediante idonee forme di pubblicita'. Con la
comunicazione personale l'amministrazione ha facolta'
di adottare provvedimenti cautelari.
4. Le prescrizioni
dettate in base al presente articolo sono trascritte
nei registri immobiliari e hanno efficacia nei
confronti di ogni successivo proprietario, possessore
o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le
prescrizioni stesse si riferiscono.
5. Nel caso di
complessi immobiliari, alla comunicazione si applica
anche la disposizione dell'articolo 7, comma
3.
Articolo 50 Manifesti
e cartelli pubblicitari
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 22; decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, art. 23)
1. E' vietato
collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di
pubblicita' sugli edifici e nei luoghi di interesse
storico artistico o in prossimita' di essi. Il
soprintendente puo' autorizzare il collocamento o
affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al
decoro e al pubblico godimento di detti
immobili.
2. Lungo le strade
site nell'ambito e in prossimita' di edifici o di
luoghi di interesse storico e artistico, e' vietato
collocare cartelli o altri mezzi di pubblicita', salvo
autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23,
comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, previo parere favorevole della soprintendenza
sulla compatibilita' della collocazione o della
tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il
pubblico godimento degli edifici o del luoghi soggetti
a tutela.
Articolo 51 Distacco
di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 13)
1. Chi dispone e chi
esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti,
lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti
esposti o non alla pubblica vista deve ottenere
l'autorizzazione dal soprintendente.
Articolo 52 Studi
d'artista
(Decreto legge 9
dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge
di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n.
15)
1. Non sono soggetti
ai provvedimenti di rilascio previsti dalla normativa
vigente in materia di locazione di immobili urbani
quegli studi d'artista il cui contenuto in opere,
documenti, cimeli e simili e' tutelato, per il suo
storico valore, da un provvedimento ministeriale che
ne prescrive l'inamovibilita' da uno stabile del quale
contestualmente si vieta la modificazione della
destinazione d'uso.
2. Non puo' essere
modificata la destinazione d'uso degli studi d'artista
a tale funzione adibiti da almeno venti anni e
rispondenti alla tradizionale tipologia a
lucernario.
Articolo 53 Esercizio
del commercio in aree di valore
culturale
(Legge 28 marzo 1991,
n. 112, art. 3, comma 13)
1. Con provvedimento
del soprintendente o nei regolamenti di polizia urbana
sono individuate le aree aventi valore archeologico,
storico, artistico e ambientale in cui l'esercizio del
commercio previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112
non e' consentito o e' consentito solo con particolari
limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del
commercio e' subordinato al preventivo nulla osta del
soprintendente che, per quanto attiene alla
somministrazione di alimenti e bevande, puo' essere
concesso solo per le installazioni mobili.
2. Sono fatte salve
le norme regionali emanate in applicazione
dell'articolo 28, comma 12 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
Capo III Circolazione in ambito
nazionale
Sezione I Alienazione e altri modi di
trasmissione
Articolo 54 Beni del
demanio storico, artistico e
archivistico
(Codice civile, artt.
822 e 824)
1. I beni culturali
indicati nell'articolo 822 del codice civile
appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province,
ai comuni costituiscono il demanio storico, artistico,
archivistico e bibliografico e sono assoggettati al
regime proprio del demanio pubblico.
Articolo 55 Alienazioni soggette ad
autorizzazione
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, artt. 24, 26 e 27; decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art.
18)
1. E' soggetta ad
autorizzazione del Ministero l'alienazione: a) dei beni culturali appartenenti
allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni che
non facciano parte del demanio storico e artistico; b) dei beni culturali indicati
nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) appartenenti
ad enti pubblici; c) delle
collezioni o serie di oggetti indicate nell'articolo
2, comma 1, lettera c), dichiarate a norma
dell'articolo 6, comma 2, o di parti di
esse.
2. Il Ministero puo'
autorizzare l'alienazione dei beni culturali indicati
nel comma 1, qualora non abbiano interesse per le
raccolte pubbliche e dall'alienazione stessa non
derivi danno alla loro conservazione e non ne sia
menomato il pubblico godimento.
3. E' altresi'
soggetta ad autorizzazione l'alienazione dei beni
culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere
a) e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a persone
giuridiche private senza fine di lucro.
L'autorizzazione e' concessa qualora non ne derivi un
grave danno alla conservazione o al pubblico godimento
dei beni.
4. Gli archivi degli
enti pubblici ed i singoli documenti dello Stato,
delle regioni, degli enti territoriali e degli altri
enti pubblici sono inalienabili.
Articolo 56 Autorizzazione alla
permuta
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 50)
1. Il Ministero puo'
autorizzare la permuta dei beni indicati all'articolo
55 e di singoli beni appartenenti alle pubbliche
raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e
privati anche stranieri, qualora dalla permuta stessa
derivi un incremento del patrimonio culturale
nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche
raccolte.
2. Per i beni
indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e), il
Ministero chiede il parere della Regione che e' tenuta
a renderlo entro il termine perentorio di trenta
giorni.
Articolo 57 Altri casi
di alienazione
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 28)
1. Le disposizioni
dell'articolo 55 si applicano anche alle costituzioni
di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che
possono comportare l'alienazione dei beni culturali
indicati nello stesso articolo.
2. Gli atti che
comportano l'alienazione di beni culturali a favore
dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di
obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad
autorizzazione.
Articolo 58 Denuncia
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 30; decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma
1, lett. e)
1. Gli atti che
trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi
titolo, la proprieta' o la detenzione di beni
culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia e'
effettuata entro trenta giorni: a) dal proprietario o dal
detentore del bene, in caso di alienazione a titolo
oneroso o gratuito; b)
dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto
nell'ambito di procedure di vendita forzata o
fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca
gli effetti di un contratto di alienazione non
concluso; c) dall'erede o dal
legatario, in caso di successione a causa di
morte.
3. La denuncia e'
presentata al competente soprintendente del luogo ove
si trova il bene.
4. La denuncia
contiene: a) i dati
identificativi dell'alienante e dell'acquirente; b) i dati identificativi dei beni
alienati; c) l'indicazione del
luogo ove si trovano i beni alienati; d) l'indicazione della natura e
delle condizioni dell'alienazione; e) l'indicazione del domicilio in
Italia dell'alienante e dell'acquirente ai fini delle
eventuali comunicazioni previste da questo
Titolo.
5. Si considera non
avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste
dal comma 4 o con indicazioni incomplete o
imprecise.
Sezione II Prelazione
Articolo 59 Diritto di
prelazione
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, artt. 31, commi 1, 2 e 3; 33; decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, art. 40)
1. Il Ministero ha
facolta' di acquistare i beni culturali alienati a
titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto
di alienazione.
2. Qualora il bene
sia alienato con altri per un unico corrispettivo o
non sia stato previsto un corrispettivo in denaro
ovvero sia ceduto in permuta, il valore economico e'
determinato d'ufficio dal Ministero.
3. Ove l'alienante
non ritenga di accettare la determinazione effettuata
dal Ministero, il valore della cosa e' stabilito da
una commissione di tre membri da nominarsi uno dal
Ministero, l'altro dall'alienante ed il terzo dal
presidente del tribunale. Le spese relative sono
anticipate dall'alienante.
4. La determinazione
della commissione e' impugnabile in caso di errore o
di manifesta iniquita'.
5. Il diritto di
prelazione puo' essere esercitato anche quando il bene
sia a qualunque titolo dato in pagamento.
Articolo 60 Condizioni
della prelazione
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, artt. 31, comma 4; 32; decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40;
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera
g)
1. Il diritto di
prelazione e' esercitato nel termine di due mesi dalla
data di ricezione della denuncia prevista
dall'articolo 58.
2. Entro il termine
indicato dal comma 1 il provvedimento di prelazione e'
notificato all'alienante ed all'acquirente. La
proprieta' passa allo Stato dalla data dell'ultima
notificazione.
3. In pendenza del
termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione
e' inefficace ed all'alienante e' vietato effettuare
la consegna della cosa.
4. Le clausole del
contratto di alienazione non vincolano lo
Stato.
5. Nel caso in cui il
Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte
delle cose alienate, il compratore ha facolta' di
recedere dal contratto.
Articolo 61 Esercizio
della prelazione
(Decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma
5)
1. Il soprintendente,
ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione,
ne da' immediata comunicazione alla Regione, alla
Provincia ed al Comune nel cui territorio si trova il
bene. Trattandosi di bene mobile, la Regione ne da'
notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed
eventualmente mediante altri idonei mezzi di
pubblicita' a livello nazionale, con la descrizione
dell'opera e il prezzo.
2. La regione, la
provincia ed il comune, nel termine di quaranta giorni
dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di
prelazione, dichiarando l'eventuale irrevocabile
intento di acquistare il bene e di corrisponderne il
prezzo all'alienante.
3. Il Ministero,
qualora rinunci all'acquisto, emette, nel termine
previsto dall'articolo 60, comma 1, il decreto di
prelazione a favore dell'ente richiedente.
Sezione III Commercio
Articolo 62 Obbligo di
denuncia dell'attivita' commerciale e di tenuta del
registro
(Regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, artt. 126 e 128; legge 1 marzo
1975, n. 44, art. 10)
1. Chiunque esercita
il commercio dei beni elencati nell'allegato A di
questo Testo Unico invia al soprintendente e alla
Regione copia della dichiarazione prevista
dall'articolo 126 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
2. I soggetti
indicati al comma 1 annotano giornalmente le
operazioni eseguite nel registro prescritto
dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche dei
beni acquistati o venduti con le modalita' stabilite
dal regolamento. Il registro e' esibito, a richiesta,
ai funzionari del Ministero e della
Regione.
3. Il soprintendente
verifica, con ispezioni periodiche a cadenza almeno
semestrale, la regolare tenuta del registro e la
fedelta' delle annotazioni in esso contenute. Il
verbale dell'ispezione e' notificato all'interessato
ed alla locale autorita' di pubblica
sicurezza.
Articolo 63 Attestati
di autenticita' e di provenienza
(Legge 20 novembre
1971, n. 1062, art. 2)
1. Chiunque esercita
l'attivita' di vendita al pubblico o di esposizione a
fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di
grafica, di oggetti di antichita' o di interesse
storico od archeologico ha l'obbligo di porre a
disposizione dell'acquirente gli attestati di
autenticita' e di provenienza delle opere e degli
oggetti medesimi, che comunque si trovino
nell'esercizio o nell'esposizione.
2. All'atto della
vendita i soggetti indicati al comma l sono tenuti a
rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera
o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di
autenticita' e indicazione della provenienza, recanti
la sua firma.
Articolo 64 Commercio
di documenti
(Decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, art. 37, commi 3, 4 e 5)
1. I titolari di case
di vendita ed i pubblici ufficiali preposti alle
vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al
soprintendente archivistico l'elenco dei beni
archivistici posti in vendita.
2. Entro tre mesi
dalle comunicazioni previste dal comma 1 il Ministero
puo' provvedere a norma dell'articolo 6, comma
2.
Capo IV Circolazione in ambito
internazionale
Sezione I Uscita e
ingresso nel territorio nazionale
Articolo 65 Divieto di
uscita dal territorio nazionale
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 35, sostituito dal decreto legge 5
luglio 1972, n. 288, art. 1, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487 e
dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 17; decreto
legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 2, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n.
487)
1. E' vietata, se
costituisce danno per il patrimonio storico e
culturale nazionale, l'uscita dal territorio della
Repubblica dei beni indicati nell'articolo 2 e di
quelli indicati nell'articolo 3, comma 1, lettere a),
e) ed f), salvo quanto previsto all'articolo 69, comma
9.
2. E' comunque
vietata l'uscita: a) dei beni
dichiarati a norma dell'articolo 6; b) di determinate categorie di
beni indicati nel comma 1 in relazione alle loro
caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od
appartenenza, quando l'esportazione di singoli beni,
rientranti in dette categorie, costituisce danno per
il patrimonio nazionale tutelato da questo Titolo. Il
divieto di uscita e' disposto, in via preventiva e per
periodi definiti, dal Ministro, sentito il competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali.
Articolo 66 Attestato
di libera circolazione
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 36, sostituito dalla legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 18)
1. Chi intenda far
uscire dal territorio della Repubblica beni culturali
indicati nell'articolo 65 deve farne denuncia e
presentarli ai competenti uffici di esportazione,
indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il
valore venale, al fine di ottenere l'attestato di
libera circolazione.
2. L'ufficio di
esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta
presentazione del bene, ne da' notizia al competente
ufficio dell'amministrazione centrale, che puo', entro
i successivi dieci giorni, inibire il rilascio
dell'attestato di libera circolazione.
3. L'ufficio di
esportazione, accertata la congruita' del valore
indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio,
l'attestato di libera circolazione.
4. L'attestato di
libera circolazione e' rilasciato dall'ufficio di
esportazione non prima di quindici giorni e comunque
non oltre quaranta giorni dalla presentazione del
bene.
5. Nella valutazione
circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di
libera circolazione gli uffici di esportazione si
attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti
dal competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e
ambientali.
6. L'attestato di
libera circolazione ha validita' triennale ed e'
redatto in tre originali dei quali: a) uno e' depositato agli atti
d'ufficio; b) un secondo e'
consegnato all'interessato e deve accompagnare la
circolazione del bene; c) un
terzo e' trasmesso all'ufficio centrale del Ministero
per la formazione del registro ufficiale degli
attestati.
7. In caso di
diniego, i beni sono sottoposti al regime previsto
dall'articolo 6.
8. Per i beni
culturali di proprieta' della Regione o di enti
sottoposti alla sua vigilanza, l'ufficio di
esportazione sente la Regione, il cui parere e' reso
nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
ricezione della richiesta e, se negativo, e'
vincolante.
9. Restano ferme le
competenze delegate alle regioni in materia di
esportazione dei beni indicati all'articolo 2, comma
2, lettera c).
Articolo 67 Ricorso
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 37, sostituito dal decreto legge 5
luglio 1972, n. 288, art. 6, convertito nella legge 8
agosto 1972, n. 487 e dalla legge 30 marzo 1998, n.
88, art. 19, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, art. 16, sostituito dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, art. 11; decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, art. 4)
1. Avverso il diniego
dell'attestato, l'interessato puo' presentare, entro i
successivi trenta giorni, ricorso al direttore
generale.
2. Copia del ricorso
e' contestualmente inviata all'ufficio di esportazione
interessato.
3. Il direttore
generale, sentito il competente comitato di settore
del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, decide sul ricorso entro il termine di
novanta giorni dalla presentazione dello
stesso.
4. Qualora il
direttore generale accolga il ricorso, l'ufficio di
esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia
l'attestato di libera circolazione.
Articolo 68 Acquisto
coattivo
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 39, sostituito dalla legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 20)
1. L'ufficio di
esportazione puo' proporre al Ministero e alla Regione
l'acquisto coattivo del bene per il quale e' richiesto
l'attestato di libera circolazione, dandone
contestuale comunicazione all'interessato. In tal caso
il termine per il rilascio dell'attestato e' prorogato
di sessanta giorni.
2. Entro il termine
di novanta giorni dalla denuncia, il Ministero o la
Regione nel cui territorio si trova l'ufficio di
esportazione hanno la facolta' di acquistare il bene
per il valore indicato nella denuncia.
Articolo 69 Uscita
temporanea
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 40, sostituito dalla legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 22; legge 2 aprile 1950, n. 328,
artt. 1, 2, 3, 4 e 5; legge 8 ottobre 1997, n. 352,
art. 2)
1. I beni culturali
per i quali operi il divieto previsto dall'articolo
65, commi 1 e 2 possono uscire temporaneamente dal
territorio nazionale per manifestazioni, mostre o
esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre
che ne siano garantite l'integrita' e la
sicurezza.
2. Non possono
comunque uscire: a) i beni
suscettibili di subire danni nel trasporto o nella
permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli; b) i beni che costituiscano il
fondo principale o una determinata ed organica sezione
di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o
biblioteca o di una collezione artistica o
bibliografica.
3. Al fine
dell'uscita disciplinata dal comma 1, l'interessato
chiede l'assenso del Ministero, indicando il
responsabile della custodia del bene
all'estero.
4. Il Ministero
rilascia o nega l'assenso, dettando le prescrizioni
necessarie. Il provvedimento di assenso indica il
termine massimo per il rientro del bene, comunque non
superiore a un anno dall'uscita dal territorio
nazionale. Il termine indicato nel provvedimento e'
prorogabile su richiesta dell'interessato, fermo
restando il termine massimo di cui sopra.
5. L'assenso e'
sempre subordinato all'assicurazione delle opere da
parte dell'interessato, per il valore stabilito dal
Ministero.
6. Per le mostre e le
manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o,
con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli
istituti italiani di cultura all'estero, o da
organismi sovranazionali, l'assicurazione puo' essere
sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da
parte dello Stato.
7. Il rilascio della
garanzia statale avviene con decreto del Ministero,
adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
8. L'uscita del bene
e' garantita mediante cauzione, costituita anche da
polizza fidejussoria, per un importo superiore del
dieci per cento al valore stimato del bene, rilasciata
da un istituto bancario o da una societa' di
assicurazione. La cauzione e' incamerata
dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla
temporanea esportazione non rientrino nel territorio
nazionale nel termine stabilito. Non si applica la
cauzione per i beni appartenenti allo Stato e alle
amministrazioni pubbliche. Il Ministero puo' esonerare
dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare
importanza culturale.
9. I mezzi di
trasporto aventi piu' di settantacinque anni possono
uscire temporaneamente dal territorio nazionale per
partecipare a mostre e raduni internazionali. Ad essi
non si applicano i commi precedenti, salvo che
presentino l'interesse previsto dall'articolo
2.
Articolo 70 Ingresso
nel territorio nazionale
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 39-bis, aggiunto dalla legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 21)
1. La spedizione in
Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o
l'importazione da un Paese terzo dei beni indicati
nell'articolo 65 e' certificata, a domanda,
dall'ufficio di esportazione.
2. Il certificato di
avvenuta importazione e' rilasciato osservando le
procedure e modalita' stabilite dal
regolamento.
3. Il certificato di
avvenuta spedizione e' rilasciato in base a
documentazione idonea alla identificazione della cosa
e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata
da una autorita' dello Stato membro di
spedizione.
Sezione II Esportazione dal territorio
dell'Unione europea
Articolo 71 Denominazioni
(Legge 30 marzo 1998,
n. 88, art. 1)
1. Nella presente
sezione e nelle sezioni III di questo Capo e II del
Capo VII si intendono: a) per
"regolamento CEE" e "direttiva CEE", rispettivamente
il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9
dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n.
2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996, e la
direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993,
come modificata dalla direttiva 96/100/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio
1997; b) per "Stato
richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che
promuova l'azione di restituzione a norma della
sezione III.
Articolo 72 Esportazione di beni culturali dal
territorio dell'Unione europea
(Legge 30 marzo 1998,
n. 88, art. 11)
1. L'esportazione al
di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni
culturali indicati nell'allegato A di questo Testo
Unico e' disciplinata dal regolamento CEE e dal
presente articolo.
2. La licenza di
esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento
CEE e' rilasciata dall'ufficio di esportazione
contestualmente all'attestato di libera circolazione
previsto dall'articolo 66, comma 3, ed e' valida per
sei mesi. La licenza di esportazione e' altresi'
rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso
l'attestato di libera circolazione in data non
anteriore a trenta mesi.
3. Nel caso di
esportazione temporanea di un bene elencato
nell'allegato A di questo Testo Unico, l'ufficio di
esportazione rilascia la licenza di esportazione
temporanea in conformita' all'assenso espresso dal
Ministero a norma dell'articolo 69, comma
4.
4. Le disposizioni
della sezione I di questo Capo e dell'articolo 134 non
si applicano ai beni culturali entrati nel territorio
dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione
rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a
norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la
durata di validita' della licenza medesima.
5. Ai fini del
regolamento CEE gli uffici di esportazione del
Ministero sono autorita' competenti per il rilascio
delle licenze di esportazione di beni culturali. Il
Ministero ne forma e conserva l'elenco, comunicando
alla Commissione delle Comunita' europee eventuali
aggiornamenti entro due mesi dalla loro
effettuazione.
Sezione III Restituzione di beni culturali
illecitamente usciti dal territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea
Articolo 73 Restituzione
(Legge 30 marzo 1998,
n. 88, art. 2)
1. I beni culturali
usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992
sono restituiti a norma delle disposizioni della
presente sezione.
2. Sono considerati
beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro
uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base
alle norme ivi vigenti, come appartenenti al
patrimonio culturale nazionale, secondo quanto
stabilito dall'articolo 30 del Trattato istitutivo
della Comunita' economica europea, ratificato e reso
esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203,
sostituito dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam,
ratificato e reso esecutivo con legge 16 giugno 1998,
n. 209.
3. La restituzione e'
ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle
seguenti categorie: a) beni
indicati nell'allegato A; b)
beni facenti parte di collezioni pubbliche,
inventariate in musei, archivi e fondi di
conservazione di biblioteche; si intendono pubbliche
le collezioni di proprieta' dello Stato, di altre
autorita' territoriali, di enti qualificati pubblici
in conformita' alla legislazione nazionale, nonche' le
collezioni finanziate in modo significativo dallo
Stato o da altri enti pubblici territoriali; c) beni inclusi in inventari
ecclesiastici.
4. E' illecita
l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del
regolamento CEE o della legislazione dello Stato
richiedente in materia di protezione del patrimonio
culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato
rientro alla scadenza del termine di uscita o di
esportazione temporanea.
5. Si considerano
altresi' illecitamente usciti i beni dati in uscita o
esportazione temporanea qualora siano violate le
prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto
nell'articolo 69, comma 4.
6. La restituzione e'
ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5
sussistono al momento della proposizione della
domanda.
Articolo 74 Assistenza
e collaborazione a favore degli Stati
U.E.
(Legge 30 marzo 1998,
n. 88, art. 3)
1. L'autorita'
centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE
e', per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i
vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi
centrali e periferici, nonche' della cooperazione
degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato,
delle regioni e degli altri enti territoriali e
locali.
2. Per il
ritrovamento e la restituzione dei beni culturali
appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il
Ministero: a) assicura la
propria collaborazione alle autorita' competenti degli
altri Stati membri dell'Unione europea; b) fa eseguire ricerche sul
territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del
bene culturale e alla identificazione di chi lo
possieda o comunque lo detenga; le ricerche sono
disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata
di ogni notizia e documento utili per agevolare le
indagini, con particolare riguardo alla localizzazione
del bene; c) notifica agli
Stati membri interessati il ritrovamento nel
territorio nazionale di un bene culturale la cui
illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi
per indizi precisi e concordanti; d) agevola le operazioni che lo
Stato membro interessato esegue, per verificare la
sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 73,
sul bene del quale sia stata effettuata la notifica di
uscita illecita presunta a norma della lettera c),
purche' tali operazioni vengano effettuate entro tre
mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non
sia eseguita entro il prescritto termine non sono
applicabili le disposizioni contenute nella lettera
e); e) dispone, ove necessario,
la rimozione e la temporanea custodia presso istituti
pubblici, nonche' ogni altra misura necessaria per la
conservazione del bene; f)
favorisce l'amichevole composizione, tra Stato
richiedente e possessore o detentore del bene
culturale, di ogni controversia concernente la
restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualita'
dei soggetti e della natura del bene, il Ministero
puo' proporre allo Stato richiedente e ai soggetti
possessori o detentori la definizione della
controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo
la legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto,
il formale accordo di entrambe le parti.
Articolo 75 Azione di
restituzione
(Legge 30 marzo 1998,
n. 88, art. 4)
1. Gli Stati membri
dell'Unione europea possono esercitare l'azione di
restituzione davanti all'autorita' giudiziaria
ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente
dal loro territorio secondo quanto previsto
dall'articolo 73.
2. L'azione e'
proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene
si trova.
3. Oltre ai requisiti
previsti nell'articolo 163 del codice di procedura
civile, l'atto di citazione deve contenere: a) un documento descrittivo del
bene richiesto che ne certifichi la qualita' di bene
culturale; b) la dichiarazione
delle autorita' competenti dello Stato richiedente
relativa all'uscita illecita del bene dal territorio
nazionale.
4. L'atto di
citazione e' notificato altresi' al Ministero per
essere annotato nello speciale registro di
trascrizione delle domande giudiziali di
restituzione.
5. Il Ministero
notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione
alle autorita' centrali degli altri Stati
membri.
Articolo 76 Prescrizione
dell'azione
(Legge 30 marzo 1998,
n. 88, art. 5)
1. L'azione di
restituzione e' promossa nel termine perentorio di un
anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato
richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito
illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha
identificato il possessore o detentore.
2. L'azione di
restituzione si prescrive in ogni caso entro il
termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita
del bene dal territorio dello Stato
richiedente.
3. L'azione di
restituzione non si prescrive per i beni indicati
nell'articolo 73, comma 3, lettere b) e c).
Articolo 77 Indennizzo
(Legge 30 marzo 1998,
n. 88, art. 6)
1. Il tribunale, nel
disporre la restituzione del bene, puo', su domanda
della parte interessata, liquidare un indennizzo
determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere
l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto
interessato e' tenuto a dimostrare di aver acquisito
in buona fede il possesso del bene.
3. Il soggetto che
abbia acquisito il possesso del bene per donazione
eredita' o legato non puo' beneficiare di una
posizione piu' favorevole di quella del proprio dante
causa.
4. Lo Stato
richiedente che sia obbligato al pagamento
dell'indennizzo puo' rivalersi nei confronti del
soggetto responsabile dell'illecita circolazione
residente in Italia.
Articolo 78 Pagamento
dell'indennizzo
(Legge 30 marzo 1998,
n. 88, art. 7)
1. L'indennizzo e'
corrisposto da parte dello Stato richiedente
contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e
della consegna del bene e' redatto, a cura di un
notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di
funzionari all'uopo designati dal Ministero, processo
verbale, che viene rimesso in copia al Ministero
stesso.
3. Il processo
verbale indicato nel comma 2 costituisce titolo idoneo
per la cancellazione della trascrizione della domanda
giudiziale.
Articolo 79 Custodia
temporanea dei beni ed altri
adempimenti
(Legge 30 marzo 1998,
n. 88, art. 8)
1. Sono a carico
dello Stato richiedente le spese relative alla
ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da
restituire, le altre comunque conseguenti
all'applicazione dell'articolo 74, nonche' quelle
inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la
restituzione.
Articolo 80 Azione di
restituzione a favore dell'Italia
(Legge 30 marzo 1998,
n. 88, art. 9)
1. L'azione di
restituzione dei beni culturali usciti illecitamente
dal territorio italiano e' esercitata dal Ministero,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti
al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in
cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si
avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello
Stato.
Articolo 81 Destinazione del bene
restituito
(Legge 30 marzo 1998,
n. 88, art. 10)
1. Qualora il bene
culturale restituito non appartenga allo Stato, il
Ministero provvede alla sua custodia fino alla
consegna all'avente diritto.
2. La consegna del
bene e' subordinata al rimborso allo Stato delle spese
sostenute per il procedimento di restituzione e per la
custodia del bene.
3. Quando non sia
conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene,
il Ministero da' notizia del provvedimento di
restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e con altra forma di
pubblicita'.
4. Qualora l'avente
diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'avviso previsto dal comma 3, il bene e' acquisito
al demanio dello Stato. Il competente Ufficio
dell'amministrazione centrale, sentiti il competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali e le regioni interessate,
dispone che il bene sia assegnato ad un museo,
biblioteca o archivio dello Stato, di una Regione o di
altro ente pubblico al fine di assicurarne la migliore
tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale
piu' opportuno.
Articolo 82 Informazioni alla Commissione
europea e al Parlamento nazionale
(Legge 30 marzo 1998,
n. 88, art. 14)
1. Il Ministro
informa la Commissione delle Comunita' europee delle
misure adottate dall'Italia per assicurare
l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le
corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione
dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro
trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo
stato di previsione della spesa del Ministero, una
relazione sull'attuazione del presente Capo, nonche'
sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento
CEE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro,
sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, predispone ogni tre anni la relazione alla
Commissione indicata al comma 1 sull'applicazione del
regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione e'
trasmessa al Parlamento.
Articolo 83 Banca dati
dei beni culturali illecitamente
sottratti
(Legge 30 marzo 1998,
n. 88, art. 15)
1. Presso il
Ministero e' istituita la banca dati dei beni
culturali illecitamente sottratti.
2. Le modalita' di
attuazione della banca dati sono determinate dal
regolamento.
Articolo 84 Accordi
con gli alti Stati membri dell'Unione
europea
(Legge 30 marzo 1998,
n. 88, art. 16)
1. Al fine di
sollecitare e favorire una reciproca maggiore
conoscenza del patrimonio culturale nonche' della
legislazione e dell'organizzazione di tutela dei
diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero
promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti
autorita' degli altri Stati.
Capo V Ritrovamenti e
scoperte
Articolo 85 Ricerca di
beni culturali
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 43)
1. Le ricerche
archeologiche e, in genere, le opere per il
ritrovamento di beni culturali indicati all'articolo
2, in qualunque parte del territorio nazionale, sono
riservate allo Stato.
2. Ai fini del comma
1, il Ministero puo' con suo decreto ordinare
l'occupazione temporanea degli immobili ove devono
eseguirsi i lavori.
3. Il proprietario
dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni
subiti, che, in caso di disaccordo, e' determinato con
le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della
legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il Ministero puo'
rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, i
beni ritrovati, o parte di essi, quando non
interessino le raccolte dello Stato.
Articolo 86 Concessione di
ricerca
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, artt. 45 e 47)
1. Il Ministero puo'
dare in concessione ad enti o privati l'esecuzione di
ricerche e di opere indicate nell'articolo 85 ed
emettere a favore del concessionario il decreto di
occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i
lavori.
2. Il concessionario
deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di
concessione, tutte le altre che l'amministrazione
ritenga di prescrivere.
3. In caso di
inosservanza, la concessione e' revocata.
4. La concessione
puo' altresi' essere revocata quando il Ministero
intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione
delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato
le spese occorse per le opere gia' eseguite ed il
relativo importo e' fissato dal Ministero.
5. Ove il
concessionario non ritenga di accettare la
determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito da
un perito tecnico nominato dal presidente del
tribunale. Le relative spese sono anticipate dal
concessionario.
6. La concessione
prevista al comma 1 puo' essere data anche al
proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i
lavori.
Articolo 87 Scoperta
fortuita
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 48)
1. Chiunque scopra
fortuitamente beni mobili o immobili indicati
nell'articolo 2 ne fa denuncia entro ventiquattro ore
al soprintendente o al sindaco, ovvero all'autorita'
di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione
temporanea di essi, lasciandoli nelle condizioni e nel
luogo in cui sono stati rinvenuti.
2. Ove si tratti di
beni mobili dei quali non si possa altrimenti
assicurare la custodia, lo scopritore ha facolta' di
rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la
conservazione sino alla visita dell'autorita'
competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio
della forza pubblica.
3. Agli obblighi di
conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 e'
soggetto ogni detentore dei beni scoperti
fortuitamente.
4. Le eventuali spese
sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate
dal Ministero.
Articolo 88 Appartenenza e qualificazione dei
beni ritrovati
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, artt. 44, 46, 47 e 49)
1. I beni indicati
nell'articolo 2, da chiunque e in qualunque modo
ritrovati, appartengono allo Stato. A seconda che
siano beni immobili o mobili essi fanno parte,
rispettivamente, del demanio pubblico o del patrimonio
indisponibile dello Stato a norma degli articoli 822 e
826 del codice civile.
Articolo 89 Premio per
i ritrovamenti
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50)
1. Il Ministero
corrisponde un premio non superiore al quarto del
valore delle cose ritrovate: a)
al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il
ritrovamento; b) al
concessionario indicato nell'articolo 86; c) allo scopritore che ha
ottemperato gli obblighi previsti dall'articolo
87.
2. Qualora il
proprietario dell'immobile abbia ottenuto la
concessione prevista dall'articolo 86 ovvero sia
scopritore del bene ha diritto ad un premio non
superiore alla meta' del valore delle cose
ritrovate.
3. Nessun premio
spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia
ricercato nel fondo altrui senza il consenso del
proprietario o del possessore.
4. Il premio puo'
essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di
parte delle cose ritrovate.
Articolo 90 Determinazione del
premio
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, arti. 44, 46, 47, 49 e 50)
1. Il Ministero
provvede alla determinazione del premio spettante agli
aventi titolo a norma dell'articolo 89, previa stima
delle cose ritrovate. A richiesta degli aventi titolo
che non accettano la stima del Ministero, il valore
delle cose ritrovate e' determinato da una commissione
costituita da tre membri da nominarsi uno dal
Ministero, l'altro dal richiedente e il terzo dal
presidente del tribunale. Le spese della perizia sono
anticipate dal richiedente.
2. La determinazione
della commissione e' impugnabile in caso di errore o
di manifesta iniquita'.
Capo VI Valorizzazione e godimento
pubblico
Sezione I Espropriazione
Articolo 91 Espropriazione di beni
culturali
(Legge I giugno 1939,
n. 1089, art. 54; decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45;
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera
e)
1. I beni culturali
mobili e immobili possono essere espropriati dal
Ministero per causa di pubblica utilita', quando
l'espropriazione risponda ad un importante interesse a
migliorare le condizioni di tutela ai fini del
godimento pubblico dei beni medesimi.
2. L'espropriazione
puo' essere disposta a favore delle regioni, delle
province, dei comuni, di altro ente pubblico o di
persona giuridica privata senza fine di
lucro.
Articolo 92 Espropriazione per fini
strumentali
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 55)
1. Possono essere
espropriate per causa di pubblica utilita' aree ed
edifici quando cio' sia necessario per isolare o
restaurare monumenti, assicurarne la luce o la
prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il
godimento da parte del pubblico, facilitarne
l'accesso.
Articolo 93 Espropriazione per interesse
archeologico
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 56)
1. Il Ministero puo'
procedere all'espropriazione di immobili al fine di
eseguire interventi di interesse archeologico o per il
ritrovamento di beni culturali.
Articolo 94 Dichiarazione di pubblica
utilita'
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 57; decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45, comma
2; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art.
152, comma 3, lett. a e b)
1. La dichiarazione
di pubblica utilita' e' fatta con provvedimento del
Ministero o, nel caso dell'articolo 92, anche con atto
della Regione.
2. Nei casi previsti
dagli articoli 92 e 93 l'approvazione del progetto
equivale a dichiarazione di pubblica
utilita'.
Articolo 95 Indennita'
di esproprio per i beni culturali
(Regio decreto 30
gennaio 1913, n. 363, art. 70; decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45,
comma 1)
1. Nel caso
dell'articolo 91 l'indennita' consiste nel giusto
prezzo che il bene avrebbe in una libera
contrattazione di compravendita all'interno dello
Stato.
2. Il decreto di
esproprio e' emesso dal prefetto dopo il deposito
dell'indennita' offerta dall'espropriante ed accettata
dall'espropriato, oppure determinata dal perito
nominato dal presidente del tribunale.
Articolo 96 Rinvio a
norme generali
(Regio decreto 30
gennaio 1913, n. 363, art. 68)
1. Nei casi
disciplinati dagli articoli 92 e 93 l'indennita' e la
procedura di esproprio sono regolate dalle
disposizioni generali in materia di espropriazione per
opere pubbliche.
Articolo 97 Interventi
di valorizzazione
1. Gli interventi di
valorizzazione sono comunque soggetti alle
disposizioni del Capo II del presente Titolo in quanto
applicabili.
Sezione II Fruizione
Articolo 98 Beni
demaniali
(Codice civile, art.
822)
1. I beni culturali
indicati nell'articolo 54 sono destinati al godimento
pubblico.
Articolo 99 Apertura
al pubblico di musei, monumenti, aree e parchi
archeologici, archivi e biblioteche
(Legge 23 luglio
1980, n. 502, art. 1, sostituito dalla legge 27 giugno
1985, n. 332, art. 1; decreto del Presidente della
Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, art. 27; decreto
ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 5, comma
1)
1. L'apertura al
pubblico dei musei, dei monumenti, delle aree e dei
parchi archeologici statali, degli archivi di Stato e
delle biblioteche pubbliche statali e' disposta e
regolamentata dal Ministero.
2. Ai fini del comma
1 si intende per: a) museo:
struttura comunque denominata organizzata per la
conservazione, la valorizzazione e la fruizione
pubblica di raccolte di beni culturali; b) area archeologica: sito su cui
insistono i resti di un insieme edilizio
originariamente concluso per funzione e destinazione
d'uso complessiva. c) parco
archeologico: ambito territoriale caratterizzato da
importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza
di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto in modo da
facilitarne la lettura attraverso itinerari ragionati
e sussidi didattici.
Articolo 100 Biglietto
d'ingresso
(Legge 25 marzo 1997,
n. 78, art. 1, commi 2, 3 e 4)
1. L'accesso ai
luoghi indicati nell'articolo 99, comma 1, e'
consentito, di regola, dietro pagamento di un
biglietto.
2. Sono stabiliti dal
regolamento: a) i casi di
libero accesso e di ingresso gratuito; b) le categorie di biglietti e i
criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il
prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla
stipula delle convenzioni previste alla lettera c); c) le modalita' di emissione, di
distribuzione, di vendita del biglietto d'ingresso e
di riscossione del corrispettivo, anche mediante
convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la
gestione dei biglietti d'ingresso possono essere
impiegate nuove tecnologie informatiche, con
possibilita' di prevendita e vendita presso terzi
convenzionati. d) la
percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare
all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i
pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici.
3. Gli introiti
derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono
destinati all'adeguamento strutturale e funzionale dei
locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e
biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione
degli incendi, alla installazione dei sistemi
antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei
locali stessi, nonche' all'espropriazione e
all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto
di prelazione da parte dello Stato di beni di
interesse artistico e storico. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle
competenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero le somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato a norma del presente
comma.
Articolo 101 Ricerche e
letture negli archivi di Stato e delle biblioteche
pubbliche statali
(Decreto del
Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417,
art. 47; decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, art. 28)
1. Le ricerche e
letture per ragioni di studio effettuate negli archivi
di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali sono
gratuite.
Articolo 102 Mostre o
esposizioni
(Legge 2 aprile 1950,
n. 328, artt. 6 e 7; decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 13-bis,
lett. h)
1. Il Ministero
dichiara, a richiesta dell'interessato, il rilevante
interesse scientifico o culturale delle mostre o
esposizioni di opere d'arte ai fini dell'applicazione
delle agevolazioni fiscali
2. E' soggetto ad
autorizzazione ministeriale il prestito alla mostra o
all'esposizione: a) di opere
d'arte di proprieta' dello Stato, assentito
dall'ufficio competente; b) di
opere d'arte costituenti beni culturali a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), di proprieta' di
enti pubblici e di persone giuridiche private senza
fine di lucro, o dichiarati a norma dell'articolo
6; c) di beni
archivistici.
3. La richiesta di
autorizzazione e' presentata almeno quattro mesi prima
dell'inizio della manifestazione ed indica il
responsabile della custodia delle opere in
prestito.
4. Il regolamento
individua i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione, in relazione alle esigenze di
integrita' e fruizione pubblica delle
opere.
5. L'autorizzazione
puo' essere subordinata all'adozione delle misure
necessarie alla salvaguardia delle opere.
6. L'autorizzazione
prevista dal comma 2 produce gli effetti di quella
prevista dall'articolo 22.
7. I provvedimenti
indicati dal presente articolo sono adottati dalle
regioni nelle ipotesi previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n.
3.
Articolo 103 Vigilanza
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 7)
1. Il Ministero, con
il concorso delle regioni, vigila affinche' siano
rispettati i diritti di uso e godimento che il
pubblico abbia acquisito sui beni soggetti alle
disposizioni di questo Titolo.
Articolo 104 Cooperazione con le regioni e gli
enti locali
(Decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, art. 152)
1. Il Ministero, le
regioni e gli enti locali cooperano alla promozione e
allo sviluppo della fruizione dei beni culturali nelle
forme previste dall'articolo 152 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Articolo 105 Accordi
per la promozione della fruizione
(legge 8 ottobre
1997, n. 352, art. 8)
1. Al fine di
promuovere e sviluppare la fruizione dei beni
culturali il Ministero, oltre a concludere accordi con
amministrazioni pubbliche ed altri soggetti privati,
puo' stipulare apposite convenzioni con le
associazioni di volontariato che svolgono attivita'
per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza
dei beni culturali.
Articolo 106 Visita
pubblica di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 53)
1. Sono soggette a
visita da parte del pubblico per scopi culturali: a) i beni culturali immobili
indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) gia'
dichiarati a norma dell'articolo 6 che rivestano
altresi' un interesse eccezionale; b) le collezioni dichiarate a
norma dell'articolo 6.
2. L'interesse
eccezionale degli immobili indicati alla lettera a)
del comma 1 e' dichiarato con atto del Ministero,
sentito il proprietario.
3. Le modalita' di
visita sono concordate con il proprietario; in caso di
mancato accordo possono essere disposte dal Ministero,
tenuto conto delle esigenze del domicilio e della
proprieta'.
4. Sono fatte salve
le disposizioni dell'articolo 45.
Articolo 107 Accesso
agli archivi di Stato
(Decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, art. 21; decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6)
1. I documenti
conservati negli archivi di Stato sono liberamente
consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di
carattere riservato a norma dell'articolo 110 relativi
alla politica estera o interna dello Stato, che
diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro
data, e di quelli riservati relativi a situazioni
puramente private di persone, che lo diventano dopo
settanta anni. I documenti dei processi penali sono
consultabili settanta anni dopo la data della
conclusione del procedimento.
2. Il Ministero
dell'interno, d'intesa con il Ministero, puo'
permettere, per motivi di studio, la consultazione di
documenti di carattere riservato anche prima della
scadenza dei termini previsti nel comma 1. Ai fini di
tale autorizzazione, il Ministero dell'interno ha
facolta' di avvalersi del parere del competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, in relazione al valore
storico-culturale dei documenti riservati dei quali
sia stata richiesta la consultazione.
3. I documenti di
proprieta' dei privati, e da questi depositati negli
archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o
venduti o lasciati in eredita' o legato, sono
assoggettati alla disciplina stabilita dai commi 1 e
2.
4. I depositanti e
coloro che donano o vendono o lasciano in eredita' o
legato documenti agli archivi di Stato possono
tuttavia porre la condizione della non consultabilita'
di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo
settantennio. Tale limitazione, come pure quella
generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi
dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di
qualsiasi altra persona da essi designata. La
limitazione e' altresi' inoperante nei confronti degli
aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei
venditori, quando si tratti di documenti concernenti
oggetti patrimoniali, ai quali siano interessati per
il titolo di acquisto.
Articolo 108 Accesso
agli archivi storici degli Enti
pubblici
(Decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, art. 22; decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6)
1. Le disposizioni
dell'articolo 107 si applicano agli archivi storici
degli enti pubblici.
2. Salvo quanto
disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia
di accesso agli atti della pubblica amministrazione,
e' disciplinata con regolamento la consultazione a
scopi storici degli archivi correnti e di deposito
delle amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici.
Articolo 109 Accesso
agli archivi privati
(Decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, art. 38, comma 1, lett. b)
1. I privati
proprietari, possessori o detentori degli archivi o
dei singoli documenti dichiarati a norma dell'articolo
6, comma 2, hanno l'obbligo di permettere agli
studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite
il soprintendente archivistico, la consultazione dei
documenti che, d'intesa con lo stesso soprintendente,
non siano riconosciuti di carattere
riservato.
2. Le modalita' di
consultazione sono concordate tra il privato e il
soprintendente. Le spese sono a carico dello
studioso.
Articolo 110 Declaratoria di
riservatezza
(Decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854,
artt. 3 e 4)
1. L'accertamento
dell'esistenza e della natura degli atti non
liberamente consultabili a norma degli articoli 107,
108 e 109 e' effettuato dal Ministero dell'interno,
d'intesa con il Ministero.
Articolo 111 Fruizione
da parte delle scuole
(Legge 8 ottobre
1997, n. 352. art. 7 e 8)
1. Il Ministero, le
regioni e gli altri enti territoriali favoriscono la
fruizione del patrimonio culturale e scientifico da
parte degli studenti, stipulando con le scuole di ogni
ordine e grado apposite convenzioni nelle quali sono
fissate, tra l'altro, le modalita' per la
predisposizione di materiali, sussidi e percorsi
didattici.
2. Gli oneri
derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la
scuola richiedente ed il Ministero o l'ente
interessato.
Articolo 112 Servizi di
assistenza culturale e di ospitalita'
(Decreto legge 14
novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni
nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 1;
decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con
modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, art.
47-quater; decreto del Presidente della Repubblica 5
luglio 1995, n. 417, artt. 31-60; decreto ministeriale
24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma
1)
1. Nei luoghi
indicati all'articolo 99, comma 1, possono essere
istituiti servizi di assistenza culturale e di
ospitalita' per il pubblico.
2. I servizi
riguardano in particolare: a)
il servizio editoriale e di vendita riguardante i
cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e
informatici, ogni altro materiale informativo, e le
riproduzioni di beni culturali; b) i servizi riguardanti beni
librari e archivistici per la fornitura di
riproduzioni e il recapito del prestito
bibliotecario; c) la gestione
di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche
museali; d) la gestione dei
punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle
riproduzioni dei beni; e) i
servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di
assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i
servizi di informazione, di guida e assistenza
didattica, i centri di incontro; f) i servizi di caffetteria, di
ristorazione, di guardaroba; g)
l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali,
di iniziative promozionali.
Articolo 113 Concessione dei
servizi
(Decreto legge 14
novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni
nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, commi 3 e
4; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 3; decreto
ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1 e
art. 3, comma 6)
1. I servizi indicati
all'articolo 112 possono essere affidati in
concessione a privati, qualora risulti
finanziariamente conveniente e i servizi medesimi non
possano essere assicurati mediante le risorse umane e
finanziarie dell'amministrazione.
2. Le concessioni per
i servizi previste al comma 1 possono essere
integrate, ai fini di una gestione comune, con
l'affidamento dei servizi di pulizia e di vigilanza e
biglietteria.
3. I funzionari
preposti agli istituti di cui all'articolo 99, comma
1, d'ora in poi indicati come "capo dell'istituto"
provvedono all'affidamento in concessione a norma
delle vigenti disposizioni in materia di appalti di
servizi.
4. La concessione ha
durata quadriennale e puo' essere rinnovata, esclusa
la rinnovazione tacita, per non piu' di due
volte.
5. Al fine di
garantire il coordinamento ovvero l'integrazione dei
servizi, possono essere stipulate apposite convenzioni
con regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e
soggetti privati titolari di istituti corrispondenti a
quelli indicati nell'articolo 99, comma 1.
Sezione III Uso
individuale
Articolo 114 Uso dei
beni culturali
(Decreto legge 14
novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni
nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma
5-ter)
1. Il Ministero puo'
concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in
consegna per finalita' compatibili con la loro
destinazione culturale.
2. Il capo
dell'istituto determina il canone dovuto e adotta il
relativo provvedimento.
Articolo 115 Uso
strumentale e precario - riproduzione dei beni
culturali
(Legge 30 marzo 1965,
n. 340, art. 5, comma 2; decreto del Presidente della
Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, artt. 31-60; decreto
ministeriale 24 marzo 1997 n. 139, art
8)
1. Il capo
dell'istituto puo' concedere l'uso strumentale e
precario nonche' la riproduzione dei beni in consegna
al Ministero, fatte salve le vigenti disposizioni in
materia di diritto d'autore.
2. I canoni di
concessione ed i corrispettivi connessi alle
riproduzioni di beni culturali sono determinati dal
capo dell'istituto tenendo anche conto: a) del carattere delle attivita'
cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalita' di
esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di
utilizzazione degli spazi e dei beni; d) delle utilizzazioni e
destinazioni delle riproduzioni medesime, anche in
riferimento al beneficio economico del
destinatario.
3. I canoni e i
corrispettivi sono corrisposti in via
anticipata.
4. Nessun canone e'
dovuto per le riproduzioni richieste per uso personale
o per motivi di studio. I richiedenti sono comunque
tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute
dal Ministero.
5. Nei casi in cui
dall'attivita' in concessione possa derivare un
pregiudizio ai beni culturali, il capo dell'istituto
determina l'importo della cauzione, costituita anche
mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli
stessi motivi, la cauzione e' dovuta anche nei casi di
esenzione dal pagamento dei canoni e
corrispettivi.
6. La cauzione e'
restituita, con l'assenso del capo dell'istituto,
quando sia stato accertato che i beni in concessione
non hanno subito danni e le spese sostenute
dall'amministrazione sono state rimborsate.
7. Con decreto del
Ministro sono fissati gli importi minimi dei canoni e
dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei
beni.
Articolo 116 Catalogo
di immagini fotografiche e di riprese di beni
culturali
(Legge 30 marzo 1965,
n. 340, art. 5, comma 4; decreto ministeriale 24 marzo
1997, n. 139, art. 9)
1. Il capo
dell'istituto, all'atto della concessione, per fini di
raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di
riprese in genere di beni culturali, prescrive: a) il deposito del doppio
originale di ogni ripresa o fotografia; b) la restituzione, dopo l'uso,
del fotocolor originale con relativo
codice.
Articolo 117 Pagamento
di canoni e corrispettivi
(Decreto legge 14
novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni
nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 5;
decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995,
n. 417 art. 61; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n.
139, art. 11)
1. I canoni ed i
proventi derivanti dall'applicazione delle norme
dettate nella sezione II, articoli 112 e 113, e nella
sezione III di questo Capo sono versati alla sezione
di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante
versamento in conto corrente postale intestato alla
tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario
aperto da ciascun capo di istituto presso un istituto
di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario
provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione,
al versamento delle somme affluite alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato.
2. I canoni ed i
proventi indicati al comma 1 affluiscono ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione
dell'entrata per essere riassegnati alle competenti
unita' previsionali di base dello stato di previsione
della spesa del Ministero e destinati, in misura non
inferiore al cinquanta per cento del loro ammontare,
agli istituti di provenienza.
Capo VII Sanzioni
Sezione I Sanzioni
penali
Articolo 118 Opere
illecite
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo
1975, n. 44, art. 16)
1. E' punito con
l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire
1.500.000 a lire 75.000.000: a)
chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove,
modifica, restaura ovvero, senza approvazione, esegue
opere di qualunque genere sui beni culturali indicati
nell'articolo 2, dichiarati, se appartenenti a
privati, a norma dell'articolo 6; b) chiunque procede al distacco di
affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli
ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla
pubblica vista, senza l'autorizzazione del
soprintendente, anche se non vi sia stata la
dichiarazione prevista dall'articolo 6; c) chiunque esegue, in casi di
assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per
evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo
2, senza darne immediata comunicazione alla
soprintendenza ovvero senza inviare, nel piu' breve
tempo, i progetti dei lavori definitivi per
l'approvazione.
2. La stessa pena
prevista dal comma 1 si applica in caso di
inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori
impartito dal soprintendente a norma dell'articolo
28.
Articolo 119 Uso
illecito
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo
1975, n. 44, art. 16)
1. E' punito con
l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire
1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque destina i beni
culturali indicati nell'articolo 2 ad uso
incompatibile con il loro carattere storico od
artistico o pregiudizievole per la loro conservazione
o integrita'.
Articolo 120 Collocazione e rimozione
illecita
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo
1975, n. 44, art. 16)
1. E' punito con
l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire
1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque omette di fissare
al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal
soprintendente, beni appartenenti agli enti di cui
all'articolo 5.
2. Alla stessa pena
soggiace il detentore che omette di dare notizia alla
competente soprintendenza del trasporto, dipendente
dal suo cambiamento di dimora, di beni culturali
dichiarati a norma dell'articolo 6, ovvero non osserva
le prescrizioni date dalla soprintendenza affinche' i
beni medesimi non subiscano danno.
Articolo 121 Inosservanza delle prescrizioni di
tutela indiretta
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo
1975, n. 44, art. 16)
1. E' punito con
l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire
1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque non osserva le
prescrizioni date dal Ministero a norma dell'articolo
49, comma l.
2. L'inosservanza dei
provvedimenti cautelari adottati dal Ministero a norma
dell'articolo 49, comma 3 e' punita a norma
dell'articolo 129.
Articolo 122 Violazioni
in materia di alienazione
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, artt. 62 e 63, come rispettivamente
modificati dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, artt. 17 e
18)
1. E' punito con la
reclusione fino ad un anno e la multa da lire
3.000.000 a lire 150.000.000: a) chiunque, senza la prescritta
autorizzazione, aliena beni culturali indicati
nell'articolo 55; b) chiunque,
essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato
all'articolo 58, comma 2, la denuncia degli atti di
trasferimento della proprieta' o della detenzione di
beni culturali; c) l'alienante
di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione
che effettua la consegna della cosa in pendenza del
termine previsto dall'articolo 60, comma 1.
Articolo 123 Esportazione
illecita
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 66, come sostituito dalla legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 23, commi 1, 3 e 4)
1. Chiunque
trasferisce all'estero cose di interesse artistico,
storico, archeologico, demo-etno-antropologico,
bibliografico, documentale o archivistico, nonche'
quelle indicate all'articolo 3, comma 1, lettere d),
e) e f), senza attestato di libera circolazione o
licenza di esportazione, e' punito con la reclusione
da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a
lire 10 milioni.
2. La pena prevista
al comma 1 si applica nei confronti di chiunque non fa
rientrate nel territorio nazionale, alla scadenza del
termine, beni culturali per i quali sia stata
autorizzata l'uscita o l'esportazione
temporanee.
3. Il giudice dispone
la confisca delle cose, salvo che queste appartengano
a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in
conformita' delle norme della legge doganale relative
alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto e'
commesso da chi esercita attivita' di vendita al
pubblico o di esposizione a fine di commercio di
oggetti di interesse culturale, alla sentenza di
condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo
30 del codice penale.
Articolo 124 Violazioni
in materia di ricerche archeologiche
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 68, come modificato dalla legge 1 mano
1975, n. 44, art. 20)
1. E' punito con
l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire 600.000
a lire 6.000.000: a) chiunque
esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per
il ritrovamento di beni indicati all'articolo 2 senza
concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date
dall'amministrazione; b)
chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine
prescritto dall'articolo 87, comma 1 i beni indicati
nell'articolo 2 rinvenuti fortuitamente o non provvede
alla loro conservazione temporanea.
Articolo 125 Impossessamento illecito di beni
culturali appartenenti allo Stato
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 67, come modificato dalla legge 8
ottobre 1997, n. 352, art. 13)
1. Chiunque si
impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 2
appartenenti allo Stato a norma dell'articolo 88 e'
punito con la reclusione sino a tre anni e con la
multa da lire sessantamila a un milione.
2. La pena e' della
reclusione da uno a sei anni e della multa da lire
duecentomila a due milioni se il fatto e' commesso da
chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista
dall'articolo 86.
Articolo 126 Collaborazione per il recupero di
beni culturali
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 66, comma 5, come sostituito dalla legge
30 marzo 1998, n. 88, art. 23, comma
5)
1. La pena
applicabile per i reati previsti dagli articoli 123 e
125 e' ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole
fornisca una collaborazione decisiva o comunque di
notevole rilevanza per il recupero dei beni
illecitamente sottratti o trasferiti
all'estero.
Articolo 127 Contraffazione di opere
d'arte
(Legge 20 novembre
1971, n. 1062, artt. 3, 4, 5, 6 e 7)
1. E' punito con la
reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la
multa da lire 200.000 fino a 6.000.000: a) chiunque, al fine di trarne
profitto, contraffa', altera o riproduce un'opera di
pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di
antichita' o di interesse storico od archeologico; b) chiunque, anche senza aver
concorso nella contraffazione, alterazione o
riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne
commercio, o introduce a questo fine nel territorio
dello Stato, o comunque pone in circolazione, come
autentici, esemplari contraffatti, alterati o
riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di
oggetti di antichita', o di oggetti di interesse
storico od archeologico; c)
chiunque, conoscendone la falsita', autentica opere od
oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti,
alterati o riprodotti; d)
chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie,
pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o
con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad
accreditare, conoscendone la falsita', come autentici
opere od oggetti indicati alle lettere a) e b)
contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono
commessi nell'esercizio di un'attivita' commerciale la
pena e' aumentata e alla sentenza di condanna consegue
l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice
penale.
3. La sentenza di
condanna per i reati previsti dal comma 1 e'
pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale
designati dal giudice ed editi in tre diverse
localita'. Si applica l'articolo 36, comma 3, del
codice penale.
4. E' sempre ordinata
la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o
riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel
comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a
persone estranee al reato. Delle cose confiscate e'
vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste
dei corpi di reato.
Articolo 128 Casi di
non punibilita'
(Legge 20 novembre
1971, n. 1062, art. 8, comma 1)
1. Le disposizioni
dell'articolo 127 non si applicano a chi riproduce,
detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie
di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero
copie od imitazione di oggetti di antichita' o di
interesse storico od archeologico, dichiarate
espressamente non autentiche all'atto della
esposizione o della vendita, mediante annotazione
scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando cio' non
sia possibile per la natura o le dimensioni della
copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione
rilasciata all'atto della esposizione o della vendita.
Non si applicano dei pari ai restauri artistici che
non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera
originale.
Articolo 129 Inosservanza dei provvedimenti
amministrativi
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 70)
1. Salvo che il fatto
non costituisca piu' grave reato, chiunque non
ottempera ad un ordine impartito dall'autorita'
preposta alla tutela dei beni culturali in conformita'
del presente Titolo e' punito con le pene previste
dall'articolo 650 del codice penale.
Sezione II Sanzioni
amministrative
Articolo 130 Omessa
redazione degli elenchi dei beni
culturali
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 58, come modificato dalla legge 1 marzo
1975, n. 44, art. 15)
1. Salvo che il fatto
costituisca reato, ai rappresentanti degli enti di cui
all'articolo 5 che non presentano o non aggiornano
l'elenco descrittivo dei beni indicati nell'articolo
2, comma 1, lettera a) di loro spettanza nel termine
loro assegnato dal Ministero, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
600.000 a lire 6.000.000.
2. Il Ministero
dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente
inadempiente. La nota delle spese e' resa esecutoria
con provvedimento del Ministero. All'esazione si
procede nelle forme previste per le entrate
patrimoniali dello Stato.
Articolo 131 Ordine di
reintegrazione
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo
1975, n. 44, art. 16)
1. Se per effetto
della violazione degli obblighi di conservazione
stabiliti dalle disposizioni del Capo II di questo
Titolo il bene culturale subisce un danno, il
Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue
spese delle opere necessarie alla
reintegrazione.
2. Qualora le opere
da disporre a norma del comma 1 abbiano rilievo
urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il
provvedimento finale sono comunicati anche al Comune
interessato.
3. In caso di
inottemperanza all'ordine impartito a norma del comma
1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a
spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative
si provvede nelle forme previste per le entrate
patrimoniali dello Stato.
4. Quando la
reintegrazione non sia possibile il responsabile e'
tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al
valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore
subita dalla cosa.
5. Se la
determinazione della somma, fatta dal Ministero, non
e' accettata dall'obbligato, la somma stessa e'
determinata da una commissione composta di tre membri
da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e
un terzo dal presidente del tribunale. Le spese
relative sono anticipate dall'obbligato.
Articolo 132 Danno ai
beni culturali ritrovati
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo
1975, n. 44, art. 16)
1. Le misure previste
nell'articolo 131 si applicano anche a chi cagiona un
danno ai beni culturali indicati all'articolo 88,
trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 86 e
87.
Articolo 133 Violazioni
in materia di affissione
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 60; decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, art. 23, commi 12 e 13)
1. Chiunque, senza
l'autorizzazione prevista dall'articolo 50, colloca o
affigge cartelli o altri mezzi di pubblicita' sugli
edifici e nei luoghi di interesse storico o artistico,
o in prossimita' di essi, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
250.000 a lire 5.000.000.
2. Il responsabile
della violazione e' inoltre tenuto alla rimozione dei
mezzi di pubblicita', nel termine assegnato dal
soprintendente. In caso di inottemperanza, il
soprintendente provvede all'esecuzione d'ufficio a
spese dell'obbligato.
3. Nei confronti di
coloro che, senza l'autorizzazione prescritta
dall'articolo 50, collocano cartelli o altri mezzi
pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in
prossimita' di edifici o di luoghi di interesse
storico e artistico, si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
Articolo 134 Perdita di
beni culturali
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 64, commi 1, 3 e 4)
1. Se, per effetto
della violazione degli obblighi stabiliti
dall'articolo 5 ovvero dalle disposizioni della
sezione I del Capo III e della sezione I del Capo IV,
il bene culturale non sia piu' rintracciabile o
risulti uscito dal territorio nazionale, il
trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una
somma pari al valore della cosa.
2. Se il fatto e'
imputabile a piu' persone queste sono tenute in solido
al pagamento della somma.
3. Se la
determinazione della somma fatta dal Ministero non e'
accettata dall'obbligato, la somma stessa e'
determinata da una commissione composta di tre membri
da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e
un terzo dal presidente del tribunale. Le spese
relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione
della commissione e' impugnabile in caso di errore o
di manifesta iniquita'.
Articolo 135 Violazioni
in atti giuridici
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 61; decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art.
41)
1. Le alienazioni, le
convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti
contro i divieti stabiliti dalle disposizioni di
questo Titolo, o senza l'osservanza delle condizioni e
modalita' da esso prescritte, sono nulli.
2. Resta sempre salva
la facolta' del Ministero di esercitare il diritto di
prelazione a norma delle disposizioni contenute nella
sezione II del Capo III.
Articolo 136 Omessa
esibizione di documenti per
l'esportazione
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 66, comma 6, aggiunto dalla legge 30
marzo 1998, n. 88, art. 23)
1. Fuori dei casi di
concorso nel delitto previsto dall'articolo 123, comma
1, chiunque trasferisce all'estero i beni indicati
nella stessa disposizione non accompagnati
dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza
di esportazione e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
150.000 a lire 900.000.
Articolo 137 Omessa
restituzione di documenti per
l'esportazione
(Legge 30 marzo 1998,
n. 88, art. 13)
1. Chi, effettuata
l'esportazione di un bene culturale al di fuori del
territorio dell'Unione europea a norma del regolamento
CEE, non rende al competente ufficio di esportazione
l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal
regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30
marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.
TITOLO II Beni
paesaggistici e ambientali
Capo I Individuazione
Articolo 138 Beni
ambientali
1. Sono beni
ambientali, tutelati secondo le disposizioni di questo
Titolo in attuazione dell'articolo 9 della
Costituzione: a) i beni e le
aree indicati all'articolo 139 individuati a norma
degli articoli da 140 a 145; b)
i beni e le aree indicati all'articolo 146.
Articolo 139 Beni
soggetti a tutela
(Legge 29 giugno
1939, n. 1497, art. 1)
1. Sono soggetti alle
disposizioni di questo Titolo in ragione del loro
notevole interesse pubblico: a)
le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale o di singolarita' geologica; b) le ville, i giardini e i
parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del
Titolo 1, che si distinguono per la loro non comune
bellezza; c) i complessi di
cose immobili che compongono un caratteristico aspetto
avente valore estetico e tradizionale; d) le bellezze panoramiche
considerate come quadri e cosi' pure quei punti di
vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai
quali si goda lo spettacolo di quelle
bellezze.
Articolo 140 Elenchi
(Legge 29 giugno
1939, n. 1497, art. 2; decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 31; decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 82, commi 1 e 2)
1. Dei beni indicati
alle lettere a) e b) e delle localita' indicate alle
lettere c) e d) dell'articolo 139 le regioni compilano
su base provinciale due distinti elenchi, ai fini
della dichiarazione di notevole interesse
pubblico.
2. La compilazione di
detti elenchi e' affidata a una commissione istituita
in ciascuna Provincia con provvedimento
regionale.
3. La commissione
dura in carica quattro anni ed e' composta dai
rappresentanti regionali e provinciali e dai sindaci
dei comuni interessati. Della commissione fanno parte
di diritto il soprintendente per i beni ambientali ed
architettonici ed il soprintendente per i beni
archeologici competenti per territorio.
4. La commissione
aggrega, di volta in volta, un esperto in materia
mineraria o un rappresentante del Corpo forestale
dello Stato o altri esperti la cui presenza sia
ritenuta opportuna a seconda della natura dei beni e
delle localita' da tutelare.
5. Le proposte per la
dichiarazione di notevole interesse pubblico delle
diverse localita' contenute negli elenchi, le relative
planimetrie ed ogni variante che venga determinata
dalla commissione sono pubblicati per un periodo di
tre mesi all'albo pretorio di tutti i comuni
interessati della Provincia e depositati presso i
competenti uffici degli stessi comuni.
6. Dell'avvenuta
compilazione e pubblicazione degli elenchi e' altresi'
data contestualmente notizia su almeno due quotidiani
diffusi nella Regione territorialmente interessata,
nonche' su un quotidiano a diffusione
nazionale.
Articolo 141 Approvazione
dell'elenco
(Legge 29 giugno
1939, n. 1497, art. 3; decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e
2)
1. Entro tre mesi
dalla pubblicazione dell'elenco i soggetti interessati
possono presentare osservazioni alla Regione, che ha
altresi' facolta' di indire un'inchiesta
pubblica.
2. La Regione, sulla
base della proposta formulata dalla commissione,
esaminate le osservazioni e tenuto conto dell'esito
dell'eventuale inchiesta pubblica, approva l'elenco,
apportandovi le modifiche ritenute
opportune.
Articolo 142 Pubblicita'
dell'elenco
(Legge 29 giugno
1939, n. 1497, art. 4; decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e
2)
1. L'elenco approvato
e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
2. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa
per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti
i comuni interessati. Copia dell'elenco e delle
relative planimetrie resta depositata a libera visione
del pubblico presso gli uffici comunali.
Articolo 143 Dichiarazione dei beni indicati
alle lettere a) e b) dell'articolo 139
(Legge 29 giugno
1939, n. 1497, art. 6; decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e
2)
1. Sulla base
dell'elenco dei beni indicati alle lettere a) e b)
dell'articolo 139, la Regione emette il provvedimento
di dichiarazione di notevole interesse pubblico,
notificandolo ai proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo degli immobili. Tale dichiarazione
viene trascritta a richiesta della stessa Regione sui
relativi registri immobiliari e depositata presso il
Comune con le modalita' previste all'articolo 142,
comma 2.
Articolo 144 Integrazione degli
elenchi
(Decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
art. 82, comma 2, lett. a)
1. Il Ministero ha
facolta' di integrare gli elenchi dei beni e delle
localita' indicati all'articolo 139, su proposta del
soprintendente competente.
2. La proposta,
corredata dalla relativa planimetria, e' inviata dal
Ministero ai comuni interessati affinche' provvedano
alla pubblicazione a norma dell'articolo 140, comma 5.
Copia della proposta e della relativa planimetria
resta altresi' depositata a libera visione del
pubblico presso gli uffici comunali. Il Ministero
provvede altresi' alla pubblicazione come previsto
dall'articolo 140, comma 6.
3. Entro il termine
di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione le
regioni, gli enti territoriali e gli altri soggetti
interessati possono presentare osservazioni al
Ministero.
4. L'integrazione
dell'elenco e' approvata con decreto del Ministro,
sentito il competente comitato di settore del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni
formulate a norma del comma 3.
Articolo 145 Revoca o
modifica degli elenchi
(Decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
art. 82, comma 3)
1. Gli elenchi dei
beni e delle localita' indicati all'articolo 139
approvati dal Ministero prima dell'entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, nonche' le integrazioni previste
dall'articolo 144, non possono essere revocati o
modificati se non previo parere del competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali che si pronuncia nel termine di
quarantacinque giorni dalla data della
richiesta.
Articolo 146 Beni
tutelati per legge
(Decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
art. 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal decreto legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e
1-quater)
1. Sono comunque
sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in
ragione del loro interesse paesaggistico: a) i territori costieri compresi
in una fascia della profondita' di 300 metri dalla
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare; b) i territori contermini
ai laghi compresi in una fascia della profondita' di
300 metri dalla linea di battigia, anche per i
territori elevati sui laghi; c)
i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli
elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piede degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna; d) le montagne
per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del
mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello
del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi
glaciali; f) i parchi e le
riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di
protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste
e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento; h) le aree
assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate
da usi civici; i) le zone umide
incluse nell'elenco previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse
archeologico.
2. Le disposizioni
previste dal comma 1 non si applicano alle aree che
alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli
strumenti urbanistici come zone A e B; b) limitatamente alle parti
ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano
delimitate negli strumenti urbanistici a norma del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone
diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei
comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei
centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18
della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione
del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla
lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti
irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi
in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla
Regione competente. Il Ministero, con provvedimento
adottato con le procedure previste dall'articolo 144,
puo' tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica
dei suddetti beni.
4. La disposizione
del comma 2 non si applica ai beni indicati
all'articolo 139, individuati a norma degli articoli
140 e 144.
Articolo 147 Censimento
e catalogazione
(Decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, art. 54, comma 1,lett.
b)
1. I beni e le aree
indicati agli articoli 139 e 146 sono censiti,
catalogati e individuati anche su cartografia
informatizzata da restituirsi in scala idonea
all'identificazione del bene. A tal fine il Ministero,
d'intesa con la Conferenza unificata, predispone
tecniche di rappresentazione e sistemi informatici tra
loro compatibili e interscambiabili.
Articolo 148 Convenzioni
internazionali
1. L'attivita' di
tutela e valorizzazione dei beni ambientali si
conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche
nell'ambito di organizzazioni internazionali,
stabiliti dalle convenzioni in materia, rese esecutive
in Italia.
Capo II Gestione dei beni
Articolo 149 Piani
territoriali paesistici
(Decreto legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art.
1-bis)
1. Le regioni
sottopongono a specifica normativa d'uso e di
valorizzazione ambientale il territorio includente i
beni ambientali indicati all'articolo 146 mediante la
redazione di piani territoriali paesistici o di piani
urbanistico-territoriali aventi le medesime finalita'
di salvaguardia dei valori paesistici e
ambientali.
2. La pianificazione
paesistica prescritta al comma 1 e' facoltativa per le
vaste localita' indicate alle lettere c) e d)
dell'articolo 139 incluse negli elenchi previsti
dall'articolo 140 e dall'articolo 144.
3. Qualora le regioni
non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1,
si procede a norma dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
come modificato dall'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59.
4. Fermo il disposto
dell'articolo 164 il Ministero, d'intesa con il
Ministero dell'ambiente e con la Regione, puo'
adottare misure di recupero e di riqualificazione dei
beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori
siano stati comunque compromessi.
Articolo 150 Coordinamento della disciplina
urbanistica
(Legge 17 agosto
1942, n. 1150, art. 5, comma 2, lett. a; art. 7, comma
2, n. 5; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
art. 52,comma 1)
1. Le linee
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per
quanto riguarda i valori ambientali, con finalita' di
orientamento della pianificazione paesistica, sono
individuate a norma dell'articolo 52 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I piani regolatori
generali e gli altri strumenti urbanistici si
conformano, secondo l'articolo 5 della legge 17 agosto
1942, n. 1150 e le norme regionali, alle previsioni
dei piani territoriali paesistici e dei piani
urbanistico-territoriali di cui all'articolo 149. I
beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono
comunque considerati ai fini dell'applicazione
dell'articolo 7, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n.
1150, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19
novembre 1968, n. 1187.
3. Le regioni e i
comuni possono concordare con il Ministero speciali
forme di collaborazione delle competenti
soprintendenze alla formazione dei piani.
Articolo 151 Alterazione dello stato dei
luoghi
(Legge 29 giugno
1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, commi 1 e 2
e comma 9, aggiunto dal decreto legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8
agosto 1985, n. 431, art. 1)
1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni
ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma
dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle
categorie elencate all'articolo 146 non possono
distruggerli ne' introdurvi modificazioni, che rechino
pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che e'
oggetto di protezione.
2. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni
indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre
alla Regione i progetti delle opere di qualunque
genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la
preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione
e' rilasciata o negata entro il termine perentorio di
sessanta giorni.
4. Le regioni danno
immediata comunicazione delle autorizzazioni
rilasciate alla competente soprintendenza,
trasmettendo contestualmente la relativa
documentazione. Il Ministero puo' in ogni caso
annullare, con provvedimento motivato,
l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni
successivi alla ricezione della relativa
comunicazione.
5. Decorso
inutilmente il termine indicato al comma 3, nei
successivi trenta giorni e' data facolta' agli
interessati di richiedere l'autorizzazione al
Ministero che si pronuncia entro il termine di
sessanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del
progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la
relativa documentazione, e' presentata alla competente
soprintendenza e ne e' data comunicazione alla
Regione.
Articolo 152 Interventi
non soggetti ad autorizzazione
(Decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
art. 82, commi 8 e 12 aggiunti dal decreto legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431,art.
1)
1. Non e' richiesta
l'autorizzazione prescritta dall'articolo 151: a) per gli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che
non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore
degli edifici; b) per gli
interventi inerenti l'esercizio dell'attivita'
agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione
permanente dello stato dei luoghi con costruzioni
edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti
di attivita' ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la
forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica,
antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi
e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo
146, purche' previsti ed autorizzati in base alle
norme vigenti in materia.
Articolo 153 Inibizione
o sospensione dei lavori
(Legge 29 giugno
1939, n. 1497, artt. 8 e 9; decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82,
commi 1,2 e 4)
1. Indipendentemente
dalla inclusione di un bene ambientale negli elenchi
previsti agli articoli 140 e 144 e dalla notifica
prescritta dall'articolo 143 la Regione e il Ministero
hanno facolta' di: a) inibire
che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque
capaci di pregiudicare il bene; b) ordinare, anche quando non sia
intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la
sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento
di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di
un bene non ancora dichiarato e notificato di notevole
interesse pubblico si intende revocato se entro il
termine di novanta giorni non sia stata comunicata
agli interessati la deliberazione della commissione
provinciale di cui all'articolo 140 o la proposta
della soprintendenza prevista all'articolo
144.
3. Il provvedimento
cautelare nonche' gli atti successivi indicati al
comma 2 sono comunicati anche al Comune
interessato.
Articolo 154 Rimborso
spese a seguito della sospensione dei
lavori
(Legge 29 giugno
1939, n. 1497, art. 10)
1. Per lavori su beni
ne' precedentemente inclusi negli elenchi previsti
dagli articoli 140 e 144, ne' precedentemente
dichiarati e notificati di notevole interesse
pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione,
senza che fosse stata intimata la preventiva diffida
di cui all'articolo 153, comma 1, l'interessato puo'
ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al
momento della notificata sospensione. Le opere gia'
eseguite sono demolite a spese dell'autorita' che ha
disposto la sospensione.
Articolo 155 Interventi
soggetti a particolari prescrizioni
(Legge 29 giugno
1939, n. 1497, art. 11)
1. Nel caso di
aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per
impianti industriali e di palificazione nell'ambito e
in vista delle localita' indicate alle lettere c) e d)
dell'articolo 139, ovvero in prossimita' delle cose
indicate alle lettere a) e b) dello stesso articolo,
la Regione ha facolta' di prescrivere le distanze, le
misure e le varianti ai progetti in corso
d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto
l'utilita' economica delle opere gia' realizzate
valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da
questo Titolo.
2. La medesima
facolta' spetta al Ministero che la esercita previa
consultazione della Regione.
Articolo 156 Opere da
eseguirsi da parte di amministrazioni
statali
(Decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
art. 82, commi 10 e 11 aggiunti dal decreto legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1; legge 11
marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 24; legge 8 luglio
1986, n. 349, art. 2, comma 1, lett. d e art.
6)
1. Qualora la
richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 151
riguardi opere da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di
servizio per il personale militare, il Ministero puo'
in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni
l'autorizzazione, anche in difformita' della decisione
regionale.
2. Per i progetti di
opere comunque soggetti a valutazione di impatto
ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta
dal comma 1 e' rilasciata secondo le procedure
previste all'articolo 26.
3. Per le attivita'
minerarie di ricerca ed estrazione di cui al regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del
Ministero prevista dal comma 1 e' rilasciata sentito
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Restano ferme le competenze del
Ministero dell'ambiente in materia di cave e
torbiere.
Articolo 157 Cartelli
pubblicitari
(Legge 29 giugno
1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e 2; decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 3 e
4)
1. Nell'ambito e in
prossimita' dei beni ambientali indicati nell'articolo
138 e' vietato collocare cartelli e altri mezzi
pubblicitari se non previa autorizzazione della
Regione.
2. Lungo le strade
site nell'ambito e in prossimita' dei beni indicati
nel comma 1 e' vietato collocare cartelli o altri
mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a
norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere
favorevole della Regione sulla compatibilita' della
collocazione o della tipologia dell'insegna con
l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli
edifici o dei luoghi soggetti a tutela.
Articolo 158 Colore
delle facciate dei fabbricati
(Legge 29 giugno
1939, n. 1497, art. 14, commi 3 e 4; decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
art. 82, commi 1e 2)
1. La Regione puo'
ordinare che nelle localita' contemplate dalle lettere
c) e d) dell'articolo 139, sia dato alle facciate dei
fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza
dell'insieme, un diverso colore che con quella
armonizzi.
2. In caso di
inadempienza, la Regione provvede all'esecuzione
d'ufficio.
Articolo 159 Vigilanza
(Decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
art. 82, commi 1 e 2 e comma 12 aggiunto dal decreto
legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art.
1)
1. Le funzioni di
vigilanza sui beni ambientali tutelati da questo
Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle
regioni.
Articolo 160 Notifiche
eseguite ed elenchi compilati ai sensi della normativa
previgente
(Legge 29 giugno
1939, n. 1497, art. 18)
1. Le notifiche di
importante interesse pubblico delle bellezze naturali
o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno
1922, n. 778 e gli elenchi compilati a norma della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 sono validi a tutti gli
effetti di questo Titolo.
Articolo 161 Regolamento
1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato a norma
dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 e' emanato il regolamento per l'attuazione
delle disposizioni di questo Titolo.
2. Fino
all'emanazione del regolamento previsto al comma 1
restano in vigore, in quanto applicabili, le
disposizioni del regolamento approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Articolo 162 Disposizione
transitoria
(Decreto legge 27
giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella
legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1-ter e
1-quinquies)
1. Fino
all'approvazione dei piani previsti all'articolo 149
non e' concessa l'autorizzazione prevista
dall'articolo 151 per i beni individuati a norma
dell'articolo 1-ter del
decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e per
quelli interessati da provvedimenti adottati a norma
dell'articolo 1-quinquies
del medesimo decreto e pubblicati in data anteriore al
6 settembre 1985.
Capo III Sanzioni
penali e amministrative
Articolo 163 Opere
eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita'
da essa
(Legge 28 febbraio
1985, n. 47, art. 20; decreto legge 27 giugno 1985, n.
312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto
1985, n. 431, art. 1-sexies)
1. Chiunque, senza la
prescritta autorizzazione o in difformita' di essa,
esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali
e' punito con le pene previste dall'articolo 20 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di
condanna viene ordinata la rimessione in pristino
dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia
della sentenza e' trasmessa alla Regione ed al Comune
nel cui territorio e' stata commessa la
violazione.
Articolo 164 Ordine di
rimessione in pristino o di versamento di indennita'
pecuniaria
(Legge 29 giugno
1939, n. 1497, art. 15)
1. In caso di
violazione degli obblighi e degli ordini previsti da
questo Titolo, il trasgressore e' tenuto, secondo che
la Regione ritenga piu' opportuno, nell'interesse
della protezione dei beni indicati nell'articolo 138,
alla rimessione in pristino a proprie spese o al
pagamento di una somma equivalente al maggiore importo
tra il danno arrecato e il profitto conseguito
mediante la trasgressione. La somma e' determinata
previa perizia di stima.
2. Con l'ordine di
rimessione in pristino e' assegnato al trasgressore un
termine per provvedere.
3. In caso di
inottemperanza, la Regione provvede d'ufficio per
mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle
spese.
4. Le somme riscosse
a norma del comma 1 sono utilizzate per finalita' di
salvaguardia, interventi di recupero dei valori
ambientali e di riqualificazione delle aree
degradate.
Articolo 165 Violazione
in materia di collocamento o affissione di mezzi di
pubblicita'
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 60; legge 29 giugno 1939, n. 1497 art.
14, commi 2 e 4; decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, art. 23, commi 12 e 13)
1. Chiunque non
osserva il divieto di collocamento o affissione di
manifesti, cartelli, iscrizioni ed altri mezzi di
pubblicita' adottato dall'autorita' preposta alla
tutela paesaggistica a norma dell'articolo 157, comma
1 e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 250.000 a lire
5.000.000.
2. Il responsabile
della violazione e' tenuto alla rimozione dei mezzi di
pubblicita', nel termine assegnato dall'autorita'
amministrativa. In caso di inottemperanza, la medesima
autorita' provvede all'esecuzione d'ufficio a spese
dell'obbligato.
3. Nei confronti di
coloro che, senza l'autorizzazione prescritta
dall'articolo 157, comma 2, collocano cartelli o altri
mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e
in prossimita' dei beni ambientali indicati
nell'articolo 138, si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
Articolo 166 Norme
abrogate
1. Salvo quanto
previsto nel comma 2, sono abrogate le seguenti
disposizioni: - legge 1 giugno
1939, n. 1089; - legge 29
giugno 1939, n. 1497; - legge 2
aprile 1950, n. 328; - legge 21
dicembre 1961, n. 1552; -
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, limitatamente agli articoli 18, 21-25,
27, 28, 30, 32-43, 45; - legge
30 marzo 1965, n. 340, ad eccezione dell'articolo
2; - legge 3 febbraio 1971, n.
147; - legge 20 novembre 1971,
n. 1062, ad eccezione degli articoli 8, secondo comma,
e 9; - decreto legge 5 luglio
1972, n. 288, convertito, con modificazioni, nella
legge 8 agosto 1972, n. 487; -
legge 1 marzo 1975, n. 44, limitatamente agli articoli
10 e 15 -21; - decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
limitatamente all'articolo 82, commi 3 e seguenti; - legge 23 luglio 1980, n. 502; - legge 27 giugno 1985, n. 332,
limitatamente all'articolo 1; -
decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, ad
eccezione dell'articolo 1-ter e dell'articolo 1-quinquies; - legge 5 giugno 1986, n. 253; - decreto legge 9 dicembre 1986,
n. 832, convertito con modificazioni nella legge 6
febbraio 1987, n. 15, limitatamente all'articolo 4-bis; -
legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente all'articolo
17, comma 24; - decreto legge
14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni
nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, limitatamente agli
articoli 3, comma 1, e 4, commi 3, 5 e 5-ter; -
decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile
1994, n. 368; - decreto legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni
nella legge 22 marzo 1995, n. 85, limitatamente
all'articolo 47-quater; - legge 25 marzo 1997, n. 78,
limitatamente all'articolo 1, commi 2 e 4; - legge 15 maggio 1997, n. 127,
limitatamente all'articolo 12, comma 5; - legge 8 ottobre 1997, n. 352,
limitatamente agli articoli 3, 5,8; - legge 13 novembre 1997, n.
395; - legge 30 marzo 1998, n.
88, ad eccezione degli articoli 19, comma 2, e
26.
2. In questo Testo
Unico sono inserite le disposizioni legislative
vigenti alla data del 31 ottobre 1998. Fino
all'entrata in vigore del primo decreto legislativo
emanato a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge
8 ottobre 1997, n. 352, restano ferme le disposizioni
legislative concernenti le materie disciplinate da
questo Testo Unico entrate in vigore a decorrere dal 1
novembre 1998, ivi comprese quelle dei decreti
legislativi 20 ottobre 1998, n. 368 e 30 luglio 1999,
n. 300, per effetto delle quali alle denominazioni di
Ministro e Ministero per i beni culturali e ambientali
sono state sostituite quelle di Ministro e Ministero
per i beni e le attivita' culturali, denominati in
questo Testo Unico, rispettivamente, "Ministro" e
"Ministero".
Allegato A (Previsto
dagli artt. 62, comma 1, 72, comma 1 e 73, comma 3,
lettera a)
A. Categorie di beni:
1. Reperti
archeologici aventi piu' di cento anni provenienti
da: a) scavi e scoperte
terrestri o sottomarine; b)
siti archeologici; c)
collezioni archeologiche.
2. Elementi,
costituenti parte integrante di monumenti artistici,
storici o religiosi e provenienti dallo smembramento
dei monumenti stessi, aventi piu' di cento
anni.
3. Quadri e pitture
diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5
fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con
qualsiasi materiale
(1).
4. Acquerelli, guazzi
e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi
supporto.
5. Mosaici diversi da
quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a
mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti
interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe,
serigrafie e litografie originali e relative matrici,
nonche' manifesti originali (1).
7. Opere originali
dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie
ottenute con il medesimo procedimento dell'originale
(1), diverse da quelle
della categoria l.
8. Fotografie, film e
relativi negativi (1).
9. Incunaboli e
manoscritti, compresi le carte geografiche e gli
spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
10. Libri aventi piu'
di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche
stampate aventi piu' di duecento anni.
12. Archivi e
supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura
aventi piu' di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed
esemplari provenienti da collezioni di zoologia,
botanica, mineralogia, anatomia. b) Collezioni aventi interesse
storico, paleontologico, etnografico o
numismatico.
14. Mezzi di
trasporto aventi piu' di settantacinque
anni.
15. Altri oggetti di
antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a
14, aventi piu' di cinquanta anni.
I beni culturali
rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati
da questo Testo Unico soltanto se il loro valore e'
pari o superiore ai valori indicati alla lettera
B.
B. Valori applicabili alle
categorie indicate nella lettera A (in
lire):
1) 0 (zero) 1. Reperti archeologici 2. Smembramento di monumenti 9. Incunaboli e manoscritti 12. Archivi
2) 27.067.800 5. Mosaici e disegni 6. Incisioni 8. Fotografie 11. Carte geografiche
stampate
3) 54.135.600 4. Acquerelli, guazzi e
pastelli
4) 90.226.000 7. Arte statuaria 10. Libri 13. Collezioni 14. Mezzi di trasporto 15. Altri oggetti
5) 270.678.000 3. Quadri
Il rispetto delle
condizioni relative ai valori deve essere accertato al
momento della presentazione della domanda di
restituzione. Il valore e' quello del bene nello Stato
membro al quale e' stata avanzata richiesta di
restituzione.
(1) Aventi piu' di cinquanta anni
e non appartenenti all'autore.
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